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Ordinanza — n. 9401/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling capital income from passive shareholding is not subject to mandatory social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9401/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the INPS's cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that capital income from passive shareholding is excluded from mandatory social security contributions. The INPS argued that the lower court incorrectly limited the contributory base to active business income, ignoring the statutory requirement to include all business-related earnings. The court rejected this, reaffirming that mandatory insurance protection applies only to habitual labor activity, not passive capital returns, thereby validating the exclusion of such income from the contributory base.

Regesto Legislator

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L. n. 438 del 1992, art. 3-bis; L. n. 160 del 1975, art. 29: Mandatory social security contributions for autonomous traders are based on habitual labor activity, excluding passive capital income derived from mere shareholding without active work participation.

Parole chiave

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mandatory social security contributions capital income exclusion passive shareholding habitual labor activity Gestione commercianti contributory base calculation autonomous trader status calcolo dei contributi

Disposizioni normative citate

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L. n. 438 del 1992, art. 3-bis
Considerato che : con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, recante conversione in legge del D.L.
L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, lett. b
160 del 1975, art. 29, comma 1, lett.
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203
b), così come sostituito della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203), una violazione del principio di parità di trattamento tra soci di società a responsabilità limitata, a seconda che rientrino nell'ambito della previsione della disposizione ult.
art. 360 bis c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
25-01-2022 -4- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 360 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10426 del 2018
Cass. n. 21540 del 2019
Cass. n. 3829 del 2020
Cass. n. 3637 del 2020
Cass. n. 18594 del 2020
Cass. n. 19001 del 2020
Cass. n. 4180 del 2021
Cass. n. 14634 del 2021
Cass. S.U. n. 3240 del 2010
Cass. n. 4440 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13123-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro TACCHI A MASSIMO - intimato - avverso la sentenza n. 14/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. Con sentenza depositata il 24.1.2020, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta da Massimo Tacchia riferita alla richiesta dell' INPS di pagare i contributi previdenziali ritenuti dovuti sul presupposto che l'ammontare da corrispondere alla Gestione commercianti dovesse essere commisurato non soltanto al reddito percepito quale socio della s.n.c. SMILE PROJECT di TACCI IIA MASSIMO e & C., ma altresì al reddito percepito quale socio di capitale in altre società;

La Corte, in particolare, ha ritenuto che i redditi da capitale percepiti in quanto socio non lavoratore non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; Massimo T acchia non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza, è stata comunicata alla parte;

Considerato che : con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, recante conversione in legge del D.L. n. 384 del 1992, in connessione con la L. n. 233 del 1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall'odierno controricorrente quale socio non lavoratore di altre società (denominate F4 Immobiliare s.r.l. e l'UP Ric. 2020 n. 13123 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- dì/ LEVEL s.r.1.) non potessero essere assoggettati all'imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti, trattandosi di redditi provenienti da società a beneficio della quale non era stato provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa; il motivo è infondato. questa Corte, chiamata a chiarire se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa, ha già affermato che l'inclusione nella base imponibile concerne bensì la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire la totalità dei redditi che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. nn. 10426 del 2018; 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 3829, 3637, 18594 e 19001 del 2020; 4180 del 2021, 14634 del 2021); tale conclusione reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, non ostandovi il rilievo secondo cui, così interpretata la normativa di riferimento, si determinerebbe, a seguito della scelta legislativa di assoggettare all'iscrizione nella Gestione commercianti i soci di società a responsabilità limitata (L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, lett. b), così come sostituito della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203), una violazione del principio di parità di trattamento tra soci di società a responsabilità limitata, a seconda che rientrino nell'ambito della previsione della disposizione ult. cit. oppure in quello Ric. 2020 n. 13123 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -3- della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, dal momento che la cit. L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, nel dettare i requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti dei soci di società a responsabilità limitata, postula pur sempre che costoro "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (così la lett.

c) della disposizione ult. cit.) e dunque conferma che il presupposto per l'iscrizione (e per l'assoggettamento a contribuzione della quota di utili spettante al socio) consiste indefettibilmente nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010, l'assicurazione obbligatoria non intende infatti proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nell'ambito dell'impresa (nel senso chiarito da Cass. n. 4440 del 2017 e succ. conf.), di talchè eventuali disposizioni recanti ampliamenti dell'imponibile contributivo (quale quella indubbiamente costituita dalla L. n. 438 del 1992, art. 3-bis, con riguardo alla totalità dei redditi d'impresa) debbono essere interpretate in coerenza con la ratio di fondo dell'istituto; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della cassazione e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; ; non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo Massimo Tacchia rimasto intimato;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.. Ric. 2020 n. 13123 sez. ML - ud. 25-01-2022 -4- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così d