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Ordinanza — n. 9399/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to statutory extinction of proceedings following debtor's acceptance of simplified payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9399/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished by law after the debtor voluntarily accepted a simplified payment scheme and paid the full debt. Although the INPS had filed an appeal against a lower court ruling confirming the debtor's exemption from certain contributions, the debtor's formal declaration of using the simplified procedure triggered statutory extinction rules. The Court ruled that once the debtor exercises this right and settles the debt, the litigation loses its subject matter and must be terminated without further examination.

Regesto Legislator

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D.L. n. 119 del 2018, art. 3; D.L. n. 193 del 2016, art. 6: When a debtor declares reliance on a simplified payment scheme with a commitment to waive the lawsuit, the cassation proceeding is extinguished by law if the debt is subsequently paid in full.

Parole chiave

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simplified payment scheme statutory extinction of proceedings contributory debt waiver of litigation cassation appeal dismissal debt settlement subject matter extinction prestazione di previdenza

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 119 del 2018, art. 3
Stefano Corso ha resistito con controricorso; con istanza del 29.4.2019 parte controricorrente ha manifestato la volontà di definire la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3 (con-v.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6
11540 del 2019; 10558 del 2021) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv.
L. n. 225 del 2016
art. 391 c.p.c.
art. 372 c.p.c.
art. 380-bis c.p
con ordinanza n, 24007 del 2019 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo; successivamente, è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24083 del 2018
1, comma 198 (rottamazione ter), che detta richiesta era stata accettata e che il pagamento del dovuto era avvenuto; non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria; va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018; n.
Cass. n. 11540 del 2019
Cass. n. 10558 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20032-2017 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro CORSI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 2, presso lo studio dell'avvocato CARLO QUATTRINO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 727/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIC)RE. Rilevato in fatto che: con sentenza depositata il 22.2.2017, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall'arch. Stefano Corsi volta alla declaratoria dell'insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonché al pagamento dei relativi contributi, in relazione all'attività libero- professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria; avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

Stefano Corso ha resistito con controricorso; con istanza del 29.4.2019 parte controricorrente ha manifestato la volontà di definire la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3 (con-v. con L. n. 136 del 2018), depositando dichiarazione di adesione alla definizione agevolata relativa al carico contributivo in discussione; prevedendo il D.L. n. 119 cit., art. 6, la sospensione ad istanza di parte della controversia rispetto alla quale sia stata formulata una richiesta del tipo di quella anzidetta. con ordinanza n, 24007 del 2019 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo; successivamente, è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

RILEVATO IN DIRITTO CHE: Ric. 2017 ti. 20032 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- in vista dell'Adunanza camerale l' attuale parte controricorrente ha depositato memoria, ex art. 380-bis c.p.c. ed allegato provvedimento mediante deposito presso la piattaforma del processo civile telematico attestante lo sgravio delle somme portate dall'avviso di addebito oggetto di causa, evidenziando di aver presentato, quanto all'iscrizione ipotecaria opposta, richiesta di definizione agevolata L. n. 145 del 2019, ex art. 1, comma 198 (rottamazione ter), che detta richiesta era stata accettata e che il pagamento del dovuto era avvenuto; non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria; va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018; n. 11540 del 2019; 10558 del 2021) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che Stefano Corso ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l'avvenuta comunicazione dell'esattore ed anche di aver pagato gli importi dovuti; l'INPS non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la Ric. 2017 n. 20032 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -3- memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non siano stati loro notificati ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2); ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'INPS concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge; risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata; la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata; non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 25 gennaio 2022.. !'51 9 H4 p t, ;ai 7 4 ti 1,2i 2 L4' iL CANCELLIERE ESPERTO