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Ordinanza — n. 9396/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9396/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9396/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22197/2020 proposto da: DI'. CARLO SARA, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE PALTRICCIA e SERGIO NICCHI ed elettivamente domicliata in Roma, Via E. Q. Visconti 103 presso lo studio dell'avv. LUISA GOBBI; - ricorrente - contro MINISTERO AFF VSTERI E DELL\ COOPERAZIONE INT1',RNAZIONALl; - intimato - avverso la sentenza n. 4610/2019 della C(.-)RTE, D'APPE11,0 di ROMA depositata il 18/12/2019, NRG 1220/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 9396/2022 — snciv · Corte di Cassazione: CARLO SARA, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE PALTRICCIA e SERGIO NICCHI ed elettivamente domicliata in Roma, Via E. Q. Visconti 103 presso lo studio dell'avv. LUISA GOBBI; - ricorrente - contro MINISTERO AFF VSTERI E DELL\ COOPERAZIONE INT1',RNAZIONALl; - intimato - avverso la sentenza n. 4610/2019 della C(.-)RTE, D'APPE11,0 di ROMA depositata il 18/12/2019, NRG 1220/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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assegni di formazione indennità di soggiorno all'estero assistenza amministrativa internazionale sussidio per la frequentazione di corsi contratto d'insegnamento rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
il Ministero è rimasto intimato e la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22197/2020 proposto da: DI'. CARLO SARA, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE PALTRICCIA e SERGIO NICCHI ed elettivamente domicliata in Roma, Via E. Q. Visconti 103 presso lo studio dell'avv. LUISA GOBBI; - ricorrente - contro MINISTERO AFF VSTERI E DELL\ COOPERAZIONE INT1',RNAZIONALl; - intimato - avverso la sentenza n. 4610/2019 della C(.-)RTE, D'APPE11,0 di ROMA depositata il 18/12/2019, NRG 1220/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO Bli RITENUTO CHE 1. Sara De Carlo, già docente a tempo determinato, negli anni scolastici 2014 — 2015, presso la Scuola Media e liceo Scientifico statali italiani di Istanbul, ha agito nei confronti del Ministero degli Affari Esteri per il riconoscimento in misura integrale dell'assegno di sede di cui all'art. 658 d. lgs. 297/1994 2. la sua domanda è stata respinta in primo grado dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello della medesima città e qui impugnata dalla De Carlo sulla base di un motivo;

3. il Ministero è rimasto intimato e la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. deve premettersi che la notifica del ricorso per cassazione risulta regolarmente eseguita, in via telematica, in data 19.8.2020, presso dell'Avvocatura Generale elio Stato (ags.rm ajmailcertavvocaturastato.it) come da allegati cartacei la cui conformità agli originali telematici risulta attestata ai sensi di legge, dovendosi considerare, quanto alla tempestività, il periodo di sospensione straordinaria dei termini per l'emergenza Covid dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, d.l. 18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. Ric. 2020 n. 22197 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 23/2020) che fissava al 24.8.2020 la data di scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327, CO. 1, c.p.c.;

2. l'unico motivo di ricorso per cassazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 106 CCN1, 2006/2009 del comparto scuola in relazione alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CF.;

3. il motivo è fondato, avendo questa S.C., già reiteratamente ritenuto, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. che «in tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal digs. n. 297 del 1994 e dalla contratta,zione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servi:zio nelle istitioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integra.zioni salariali attribuite per il solo svolgimento del serviio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, sena che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una diflenna derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della non ricorre pertanto alcuna condik-ione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferemzúrle in favore dei docenti a tempo indeterminato, in lo' nza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/ CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72118» (Cass. 23 giugno 2020, n. 12369, cui hanno fatto seguito Cass. 18 marzo 2021, n. 7753 e Cass. 27 aprile 2021, n. 11112);

4. ne deriva dunque la cassazione della sentenza, con rinvio alla medesima Corte d'Appello per la decisione sulla base del principio di cui sopra;

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 22197 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- I ,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche PCI. k spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2021. Il Presidente n dott.ssalucta Lsposito . . (l2.7 DEP 0,SITglr: C15,14CELLERIA IL CANCELLIE