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Ordinanza Interlocutoria — n. 9390/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands property ownership case to public hearing regarding omitted pronouncement and witness credibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9390/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the property ownership dispute to a public hearing after finding no decisive evidence to dismiss the appeal. The appellant argued for omitted pronouncement on a 1981 deed and questioned a witness's credibility due to conflict of interest and age-related inconsistencies. The court rejected these grounds as unproven but ordered a new hearing to fully examine the procedural and evidentiary issues raised.

Regesto Legislator

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Art. 116, 115, 167, 252, 2697, 360 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3, 4, 5 cod. proc. civ.; The court must remand proceedings when the lower judgment fails to address specific complaints regarding omitted pronouncement or witness credibility without establishing decisive evidence.

Parole chiave

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property ownership dispute omitted pronouncement witness credibility conflict of interest remand to public hearing civil procedure code appellate review prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. proc. civ.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia e violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 167 cod. proc. civ.
Art. 252 cod. proc. civ.
Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 252 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, n.
Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, n.
Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, n.
art. 116 cod. proc. civ
Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia e violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 252 cod. proc. civ
Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 252 cod. proc. civ., in relazione all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8252-2021 proposto da: FERRAZZA ANNA MARIA, in proprio ed in qualità di erede del sig. Marcello Spinetti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO N. 40, presso lo studio dell'avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro FERRAZZA ELISA, DI GIACOMANTONIO ANNA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SISTINA 121 presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MAURIELLO, che le rappresenta e difende; - contraticorrenti - contro SPINETTI TURI, SPINETTI ALESSANDRO; - intimati - avverso la sentenza n. 6240/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda con la quale Anna Maria Ferrazza, Turi e Alessandro Spinetti avevano chiesto, nei confronti di Elisa Ferrazza e Anna Di Giacomantonio, di essere dichiarati proprietari d'una unità immobiliare; - la Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l'impugnazione proposta dagli insoddisfatti attori; - Anna Maria Ferrazza, anche quale erede di Marcello Spinetti, ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di quattro motivi di doglianza e la controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria; osserva 1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia e violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Assume la Ferrazza che la Corte locale aveva errato a non tener conto di una scrittura datata 2/1/1981, giudicandola nulla sol perché sottoscritta da Marco Ferrazza e non anche dalla coniuge Anna Di Giacomantonio (parrebbe, sulla base delle non esaustive precisazioni della ricorrente, che dalla scrittura in parola fosse derivato il possesso Ric. 2021 n. 08252 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- "uti dominus" di parte attrice), senza tener conto della circostanza che i predetti coniugi versavano in regime di comunione legale dei beni.

2. Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 252 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Con il complesso censuratorio viene dedotta l'incapacità a testimoniare di Paride Ferrazza e, comunque, la inattendibilità del predetto teste. Costui, avendo ammesso di essere garante/fideiussore della sorella Elisa Ferrazza, in favore della creditrice Fineco Bank, versava in conflitto d'interesse per "le evidenti conseguenze patrimoniali in suo danno che ne deriverebbero in caso di riconoscimento dell'acquisto a titolo originario". Era, inoltre, inattendibile, avendo riferito di circostanze che sarebbero avvenute quando lo stesso aveva solo nove anni. Più in generale, la Corte non aveva proceduto a comparare le discordanti dichiarazioni testimoniali addotte dalle parti.

3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata, aveva confermato il rigetto dell.a subordinata domanda di restituzione di somme indebitamente incassate da Marco Ferrazza e da Antonia Giacomantonio, senza rispettare il principio di non contestazione. Dinanzi a una tale domanda la controparte non si era difesa nel merito, limitandosi ad eccepirne la tardività, ma una tale eccezione non era stata raccolta dai giudici. Considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria. Ric. 2021 n. 08252 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -3-

P.Q.M.

rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18