Cassation court remands case for public hearing due to lack of precedents on new fee calculation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal by remanding the case to a public hearing. The appellant challenged a lower court's decision regarding the liquidation of procedural costs below minimum tabular values under the newly amended Art. 4 of D.M. 55/2014. The court found no existing precedents on this specific legal issue, necessitating a public hearing to establish binding jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 D.M. 55/2014; Art. 375, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: When a cassation appeal raises a question of uniform interpretation regarding statutory provisions with no existing precedents, the case must be remanded for public hearing to allow for the establishment of binding jurisprudence.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 813-2021 proposto da: MEMEO SERAFINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 16677/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.La Corte, considerato che il ricorso proposto da Memeo Serafino per la cassazione della sentenza n. 16677 del 25. 11. 2020 del Tribunale di Roma, pone la questione della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D.
M. 37/2018; che la relativa questione ha rilievo nomofilattico e su di essa non constano precedenti di questa Corte; che con ordinanza interlocutoria n.28552 del 2021 questa Sezione ha rimesso altro ricorso sulla medesima questione alla pubblica udienza; che, sulla base di tali considerazioni, non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 12