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Ordinanza — n. 9367/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9367/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9367/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12500-2021 proposto da: SOCIETA' DELL'ARANCIO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMACELLI 103, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MONTONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LAGHI; - ricorrente - contro SACCHI ARTURO LIVIO, FERRARI CECILIA, PALIO D'ASTI 89 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGIF i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 111 Cost, art. 92 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 9367/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 24234 del 2016; Cass. n. 11301 del 2015; Cass. S.U. n. 2572 del 2012 ) >>; Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, dando atto che entrambe le parti hanno depositato memoria e che quella dei controricorrenti non offre argomenti nuovi rispetto alle difese svolte nel controricorso; la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

Parole chiave

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compensazione della rendita restituzione di prestazioni complementari ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione annullamento del lodo arbitrale rimborso delle spese eccezione di compensazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Dell’Arancio s.r.l.
art. 111 Cost
art. 92 cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12500-2021 proposto da: SOCIETA' DELL'ARANCIO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMACELLI 103, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MONTONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LAGHI; - ricorrente - contro SACCHI ARTURO LIVIO, FERRARI CECILIA, PALIO D'ASTI 89 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGIF i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12500/2021 Numero sezionale 2188/2022 Numero di raccolta generale 9367/2022Data pubblicazione 22/03/2022 CAPUANA, 10, presso lo studio dell'avvocato SILVIA FRIGGI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro DOMUS VIATOR SL, CONDOMINIO VIA TOMACELLI 103 ; - intimati - avverso la sentenza n. 2358/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Dell’Arancio s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 2358 del 30. 3.2021 della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad impugnare, l’appello proposto da Sacchi Livio, Ferrari Cecilia, Palio D’Asti 89 s.r.l. e Domus Viator s.r.l., quali partecipanti del condominio di via Tomacelli n. 103 in Roma, per la riforma della sentenza di primo grado che aveva in parte accolto le domande della società Dell’Arancio ed annullato la delibera condominiale del 26. 1. 2010, disponendo la compensazione delle spese del giudizio; letto il controricorso di Sacchi Livio, Ferrari Cecilia, Palio D’Asti 89 s.r.l.; l’unico motivo di ricorso violazione degli artt. 91, 92, 132 e 331 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost., censurando la statuizione della sentenza impugnata di compensazione delle spese del giudizio di appello, motivata dal solo rilievo che l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione era stata rilevata di ufficio, che di per sé costituisce, ad avviso della ricorrente, una causa di compensazione delle spese incongrua e non prevista dalla legge, nonché F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12500/2021 Numero sezionale 2188/2022 Numero di raccolta generale 9367/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 fondata su circostanza smentita dalle risultanze di causa, essendo stata la relativa eccezione sollevata dalla odierna ricorrente; il motivo appare manifestamente fondato, risultando la motivazione addotta dalla Corte territoriale per la compensazione delle spese del giudizio di appello del tutto insufficiente ed inidonea, attesa comunque la riconducibilità della rilevata inammissibilità alla controparte, ad integrare quelle “ gravi ed eccezionali ragioni “ in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nella versione ratione temporis applicabile, il giudice può, prescindendo dal criterio della soccombenza, compensare le spese di lite ( Cass. n. 7352 del 2019;

Cass. n. 24234 del 2016; Cass. n. 11301 del 2015; Cass. S.U. n. 2572 del 2012 ) >>; Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, dando atto che entrambe le parti hanno depositato memoria e che quella dei controricorrenti non offre argomenti nuovi rispetto alle difese svolte nel controricorso; la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A