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Ordinanza — n. 9364/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9364/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9364/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11729-2021 proposto da: JAGUAR'S FRIEND AMENITY GROUP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 33, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VESCUSO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro DORECA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PLE DI PORTA PIA N. 116, presso lo studio dell'avvocato FARANDA NUNZIATA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 116 cod. proc. civ, art. 2710 cod. civ, art. 633 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 9364/2022 — snciv · Corte di Cassazione: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11729/2021 Numero sezionale 2186/2022 Numero di raccolta generale 9364/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Parole chiave

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documenti mancanti documenti validi prova di pagamento offerta di prova documentale lettera di vettura fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Jaguar’s Friend Amenity Group per la cassazione della sentenza n.
art. 116 cod. proc. civ
la somma di euro 30.853,11 a titolo di corrispettivo di forniture di generi alimentari; letto il controricorso della società Doreca; il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
art. 2710 cod. civ
art. 633 cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11729-2021 proposto da: JAGUAR'S FRIEND AMENITY GROUP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 33, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VESCUSO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro DORECA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PLE DI PORTA PIA N. 116, presso lo studio dell'avvocato FARANDA NUNZIATA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11729/2021 Numero sezionale 2186/2022 Numero di raccolta generale 9364/2022Data pubblicazione 22/03/2022 avverso la sentenza n. 3947/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Jaguar’s Friend Amenity Group per la cassazione della sentenza n. 3497 del 20. 11.2020 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare alla Doreca s.p.a. la somma di euro 30.853,11 a titolo di corrispettivo di forniture di generi alimentari; letto il controricorso della società Doreca; il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto provata la consegna della merce, che era stata contestata dalla opponente, sulla base delle fatture commerciali emesse dalla opposta, che, provenendo dalla stessa parte, non potevano costituire prova idonea del credito, nonostante che la opposta non avesse prodotto i documenti di trasporto attestanti la consegna sottoscritti dal destinatario e fosse decaduta dalla prova testimoniale ammessa, omettendo così l’esame delle risultanze probatorie; il motivo è inammissibile, non investendo le ragioni su cui la Corte d’appello ha fondato la propria decisione in ordine alla sussistenza della prova delle forniture di merce, che è argomentata dal rilievo che le fatture prodotte risultavano registrate nel libro vendite della società opposta e che le risultanze dei libri contabili obbligatori, a mente dell’art. 2710 cod. civ., sono idonee a costituire prova, tra imprenditori, dei rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11729/2021 Numero sezionale 2186/2022 Numero di raccolta generale 9364/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 aggiungendo che le stesse risultavano in gran parte sottoscritte sia dal vettore che dal destinatario, motivazione che non risulta censurata dalla ricorrente;

è altresì inammissibile il vizio sollevato di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, risolvendosi in una mera critica alla valutazione delle risultanze probatorie che il giudice di merito ha posto a sostegno del proprio convincimento, il cui risultato, integrando un apprezzamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità; il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 633 cod. proc. civ., assumendo che il decreto ingiuntivo, per le censure formulate nel motivo precedente, avrebbe dovuto essere revocato, non essendo il credito vantato dalla controparte certo, liquido ed esigibile; il motivo va ritenuto assorbito dal rigetto del motivo precedente, da cui appare strettamente dipendente >>;

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11729/2021 Numero sezionale 2186/2022 Numero di raccolta generale 9364/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .