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Ordinanza — n. 9362/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9362/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9362/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6097-2021 proposto da: FILIPPONE GAETANA, in qualità di amministratore di sostegno di Del Castillo Stefano Maria Giovanni, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE FALCIANI, MASSIMILIANO ANGELETTI; - ricorrente - contro AMBRA SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce a mezzo della sua procuratrice speciale IFIS NPL SERVICING SPA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO TICOZZI;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 9362/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente, mentre nulla si dispone nei confronti della altre parti intimate che non hanno svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Parole chiave

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truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa credito contestato dolo determinante danno ai creditori capacità creditizia

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Filippone Gaetana, in qualità di amministratrice di sostegno di Del Castillo Stefano Maria Giovanni, per la cassazione della sentenza n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6097-2021 proposto da: FILIPPONE GAETANA, in qualità di amministratore di sostegno di Del Castillo Stefano Maria Giovanni, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE FALCIANI, MASSIMILIANO ANGELETTI; - ricorrente - contro AMBRA SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce a mezzo della sua procuratrice speciale IFIS NPL SERVICING SPA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO TICOZZI;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6097/2021 Numero sezionale 2180/2022 Numero di raccolta generale 9362/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 - controricorrente - contro NIDUS IMMOBILIARE SRL, ARPATI IMMOBILIARE SRL, FBS SPA; - intimate - avverso la sentenza n. 3341/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Filippone Gaetana, in qualità di amministratrice di sostegno di Del Castillo Stefano Maria Giovanni, per la cassazione della sentenza n. 3341 del 17. 12. 2020 della Corte di appello di Venezia, che, nel giudizio promosso dalla Banca Popolare di Vicenza per la dichiarazione di nullità ovvero di annullamento del contratto di mutuo, per l’importo di euro 140.000,00, stipulato con l’odierno ricorrente, aveva confermato il rigetto delle sue domande riconvenzionali dirette a far dichiarare nullo e/o annullabile il contratto di compravendita di un immobile da lui concluso con la Nidius Immobiliare a mezzo dell’agenzia Arpati Immobiliare, come “ mai concluso “ il contratto di mutuo stipulato con la Banca attrice e la condanna in solido delle controparti al risarcimento dei danni; letto il controricorso notificato dalla Ambra SPV s.r.l., quale cessionaria dei crediti della Banca Popolare di Vicenza; il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato il suo appello reputando non fornita la prova che il valore dell’immobile compravenduto F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6097/2021 Numero sezionale 2180/2022 Numero di raccolta generale 9362/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 avesse un valore di molto inferiore rispetto alla somma erogatagli a titolo di mutuo, senza considerare che tale sproporzionalità era stata denunziata in atto di citazione dalla stessa Banca e quindi costituiva un fatto incontroverso; il motivo è inammissibile in quanto non indica in modo specifico quale delle statuizioni della sentenza impugnata, che si è pronunciata su una pluralità di domande che l’odierno ricorrente aveva avanzato nei confronti di soggetti diversi, è quella effettivamente censurata, dovendosi altresì rilevare che il fatto dedotto appare del tutto irrilevante ai fini della domanda avanzata dal Del Castillo con riguardo al contratto di mutuo, risolvendosi la condizione di sproporzione del valore del bene rispetto alla somma data a mutuo in una posizione di vantaggio e non di pregiudizio per il mutuatario, mentre con riguardo alla domanda di nullità e/o di annullamento del contratto di compravendita, proposta nei confronti della Nidus Immobiliare, l’asserita ammissione di tale fatto, provenendo da altra parte del giudizio, non può avere nessuna efficacia nei suoi confronti; sotto altro profilo, dalla lettura della sentenza risulta che la Corte di appello ha esaminato, ai fini della ricostruzione dei fatti, la condotta processuale della Banca ( pag. 7 della sentenza ), reputandola non rilevante, mentre ha respinto per difetto di prova dei fatti costitutivi il generico assunto della parte secondo cui egli si sarebbe determinato all’acquisto dell’immobile per effetto di una truffa; il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta che la Corte di appello abbia mal valutato le risultanze istruttorie, omettendo di considerare le ammissioni contenute nell’atto di citazione della Banca, in ordine al valore del bene compravenduto, e, ai fini della sussistenza del dolo della venditrice e del mediatore, la certificazione in atti e le prove testimoniali; il motivo è inammissibile, atteso che non illustra, al fine di dimostrarne la decisività, le risultanze istruttorie che non sarebbero state esaminate dal giudice di appello e perché comunque le censure solevate investono la F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6097/2021 Numero sezionale 2180/2022 Numero di raccolta generale 9362/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito, che, integrando un apprezzamento di fatto, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità >>;

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente, mentre nulla si dispone nei confronti della altre parti intimate che non hanno svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Ambra SPV s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s