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Ordinanza — n. 9361/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court rejected termination request due to lack of immediate abandonment intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9361/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's withdrawal, while ordering the appellant to pay litigation costs. Although the appellant submitted a request citing a private settlement agreement, the court found no evidence of an immediate intent to abandon the proceedings. Consequently, the request was interpreted merely as a waiver of further acts rather than a formal withdrawal, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 1, 9 c.c.: A request for extinction of the subject matter of the dispute, lacking clear and immediate expressions of abandonment by the opposing party, is deemed a mere waiver of further procedural acts rather than a valid withdrawal.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings waiver of acts private settlement litigation costs ritiro a seguito di transazione mancato rinnovo del contratto abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 c.c.
Art. 9 c.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16256-2021 proposto da: NICITA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 14/B, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MELI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VALENTINO; - ricorrente - contro SANTORO SILVIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE VISALLI; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16256/2021 Numero sezionale 2189/2022 Numero di raccolta generale 9361/2022Data pubblicazione 22/03/2022 avverso la sentenza n. 156/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Letto il ricorso proposto da Nicita Antonino per la cassazione della sentenza n. 156 del 22. 3.2021, con cui la Corte di appello di Messina aveva confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la sua domanda di adempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare da lui concluso con Santoro Silvia e dichiarato la nullità dello stesso per violazione del divieto del patto commissorio; letto il controricorso di Santoro Silvia; rilevato che il ricorrente, in prossimità della camera di consiglio, ha depositato istanza diretta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deducendo che le parti hanno stipulato in data 18. 11. 2021 atto di transazione con le quali hanno definito la controversa e manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio pendente dinanzi a questa Corte; rilevato che dalla lettura della scrittura privata contenente la dedotta transazione risulta che le parti non hanno espresso una volontà immediata di abbandonare il presente giudizio ma, ai sensi degli art. 1 e 9, hanno fatto riferimento, anche a tal fine, alla “ esatta esecuzione della presente scrittura privata “, la quale prevede l’assunzione di un obbligo da parte di Nicita Antonino di pagamento di una somma in favore della controparte; che, in mancanza ulteriori attestazioni al riguardo e tenuto conto che l’istanza risulta sottoscritta dal solo difensore della parte ricorrente, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere va disattesa, potendosi interpretare e valutare la suddetta richiesta soltanto come rinunzia agli atti del presente giudizio, di cui si ravvisano gli estremi;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16256/2021 Numero sezionale 2189/2022 Numero di raccolta generale 9361/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 che pertanto il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., non avendo alla rinuncia aderito la controricorrente.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S