Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration of a cooperative based on its formal legal status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by a cooperative against the bankruptcy declaration issued by the District Court. The lower court correctly determined that the cooperative's formal legal structure at the time of the declaration governed its insolvency proceedings, regardless of the specific nature of its assets. Consequently, the court upheld the original decision and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) della L. 1267/1941; Art. 10, comma 1, lett. a) della L. 1267/1941: The formal legal status of a cooperative at the time of the bankruptcy declaration determines the applicable insolvency regime, excluding the possibility of reclassifying it as a non-profit organization.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31398-2020 proposto da: CONSORZIO FRA I CASEIFICI DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO S.C. A R.L., con sede in Asiago (VI), alla via F. Baracca n. 14, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Giuliano Pesavento, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avvocato Luca Pangrazio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Asiago (VI), alla via A. Manzoni n. 11/1. - ricorrente - contro CONSORZIO FRA I CASEIFICI DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO SOC. COOP. A R.L.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore e legale rappresentante dott.ssa Cinzia Giaretta, rappresentato e difeso, giusta F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31398/2020 Numero sezionale 2350/2022 Numero di raccolta generale 9357/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 procura allegata al controricorso, dall’Avvocato Fabio Sebastiano, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Borsi n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Federica Scafarelli. - controricorrente - e BORTOLI BERTILLA;
BUJOR GHEORGHE; CAPPELLETTI PAOLO; COZMA COSMIN; CIOCEA IOSIF; CUNICO SANDRO; DALLE NOGARE RAFFAELLA; HUTANU ION; MAZZARA SALVATORE; MIHALACHE VIOREL; PATERNO ENZO; PROTTO PIERGIORGIO; VELLAR MASSIMILIANO; BASSO FRANCO; CORTAL EXTRASOY S.P.A. - intimati - avverso la sentenza, n.r.g. 1911/2020, della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata in data 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 01/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1. La soc. coop. a r.l. Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 4 novembre 2020, n. 2894, reiettiva del reclamo dalla prima promosso contro la dichiarazione del proprio stato di insolvenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, il 26 marzo 2020, su istanza di Bertilla Bortoli, Gheorge Bujor, Paolo Cappelletti, Cosmin Cozma, Iosif Ciocea, Sandro Cunico, Raffaella Dalle Nogare, Ion Hutanu, Salvatore Mazzara, Viorel Mihalache, Enzo Paterno, Piergiorgio Protto, Massimiliano Vellar, Franco Basso e la Cortal Extrasoy s.p.a..
Questi ultimi non hanno Ric. 2020 n. 31398 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31398/2020 Numero sezionale 2350/2022 Numero di raccolta generale 9357/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 svolto attività difensiva, mentre ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la liquidazione coatta amministrativa della menzionata società cooperativa. 1.1.
L’impugnato provvedimento:
i) ha premesso che la reclamante non aveva contestato il proprio stato di insolvenza, essendosi limitata ad affermare che la mancanza della natura mutualistica di una della cooperative della sua compagine sociale avrebbe determinato il venir meno dei presupposti per l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 195 e ss. l.fall.; ii) ha dato atto che la Guardia di Finanza di Asiago, all’esito di una verifica fiscale, aveva accertato che la soc. coop. a r.l. Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago, iscritta come cooperativa agricola, ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., con la qualifica di cooperativa agricola di secondo grado a mutualità prevalente, aveva indebitamente beneficiato del regime tributario agevolato proprio di una tale qualifica atteso che erano risultati comportamenti abusivi, quali un’anomala interposizione fittizia societaria; iii) ha opinato che «quanto accertato non consente di sottrarre il Consorzio alla disciplina che gli è propria in base alla veste formale rivestita al momento della dichiarazione di fallimento […] salva la successiva valutazione da parte del Tribunale, sulla base delle informazioni acquisite dal custode o sulla base della relazione che il Commissario giudiziale nominato dal Ministero dovrà effettuare, circa la sussistenza dei presupposti per trasmettere gli atti al Pubblico Ministero ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, l.fall.».
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il formulato motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2 e 195 e seguenti della legge fallimentare e dell’art. 2454-terdecies c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)», assume, in sintesi, che, tenuto conto degli esiti delle indagini della Polizia Ric. 2020 n. 31398 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31398/2020 Numero sezionale 2350/2022 Numero di raccolta generale 9357/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Tributaria, l’odierna parte ricorrente non può essere considerata una cooperativa a mutualità prevalente, sicché erroneamente è stata applicata la normativa di cui agli artt. 195 e ss. l.fall.
2. La descritta doglianza è infondata. 2.1. Invero, ai fini dell'esonero dal fallimento, le cooperative non commerciali - sottoposte, peraltro, a liquidazione coatta amministrativa - sono quelle agricole individuate secondo i criteri di cui agli artt. 2135 e 2195 cod. civ., atteso il richiamo ad essi implicitamente contenuto negli artt. 2221, 2545-terdecies cod. civ. ed 1 l.fall. circa le imprese soggette al fallimento. 2.2. Con riguardo, poi, all'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, questa Corte ha già chiarito che il giudice deve sia verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, sia esaminarne in concreto l'attività d'impresa svolta, senza nessuna possibilità di sovrapposizione dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 cod. civ., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento (cfr.
Cass., n. 9788 del 2016). 2.2.1. In particolare, tale decisione (richiamata in motivazione pure dalla più recente Cass. n. 831 del 2018) ha stigmatizzato l'errata assimilazione del concetto di "prevalenza", costituente la condizione per il riconoscimento della natura agricola delle attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135 cod. civ., con il concetto di "mutualità prevalente", proprio delle società cooperative anche commerciali, dovendo i due predicati essere tenuti tra di loro nettamente distinti. 2.3. A nulla rileva, dunque, l'asserzione, che, nella specie, pretende di escludere la natura cooperativa del Consorzio in ragione della invocata "mutualità non prevalente" dello stesso.
Ric. 2020 n. 31398 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31398/2020 Numero sezionale 2350/2022 Numero di raccolta generale 9357/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 2.3.1. Invero, - come affatto condivisibilmente evidenziato dalla controricorrente - la distinzione tra società cooperative "a mutualità prevalente" o "non prevalente (ovvero, "diversa")" rileva esclusivamente sul piano dello "statuto fiscale" della società cooperativa, senza incidere sulla natura cooperativa dell'ente che rimane tale in ogni caso. 2.3.2.
In altri termini, l’introdotta (dal d.lgs. n. 6/2003) distinzione tra cooperative "a mutualità prevalente" e cooperative "diverse", delineata dagli artt. 2512, 2513 e 2514 cod. civ., ha finalità esclusivamente tributarie (art. 223-duodecies, comma 6, disp. att. e trans. cod. civ.), mirando a riservare solo alla prima tipologia di cooperative le "agevolazioni fiscali” previste da leggi speciali, in attuazione dell'art. 45 Cost. 2.4. Ragioni di completezza, peraltro, impongono di rimarcare che la recente Cass. n. 29245 del 2021, benché pronunciatasi in fattispecie (fallibilità di una cooperativa sociale - onlus) affatto diversa da quella odierna, reca comunque argomentazioni (cfr.
§ 6.7. e ss. della relativa motivazione) sostanzialmente in linea con quanto si è appena detto. 2.5. Affatto correttamente, pertanto, la corte distrettuale ha concluso nel senso che il descritto, accertato esito della verifica eseguita dalla Guardia di Finanza «non consente di sottrarre il Consorzio alla disciplina che gli è propria in base alla veste formale rivestita al momento della dichiarazione di insolvenza». 2.6. In definitiva, l’odierno ricorso deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo e regolate dal principio di soccombenza tra le sole parti costituite, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.
Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato Ric. 2020 n. 31398 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31398/2020 Numero sezionale 2350/2022 Numero di raccolta generale 9357/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della soc. coop. a r.l.
Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna la soc. coop. a r.l. Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1° marzo 2022. Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 31398 sez.
M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9