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Ordinanza — n. 9349/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against labor inspection fine for using workers not in accounting books.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9349/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request by the labor inspectorate to annul a fine imposed on a fitness association. The lower court had upheld the fine based on the use of three workers not recorded in accounting books, a factual finding that was not appealed. The Supreme Court rejected the attempt to re-examine the merits, ruling that such a review violates procedural limits and contradicts the double conformity of the lower court's decisions.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: The Court of Cassation cannot re-examine the merits of a case when the lower courts have already issued consistent judgments on the same factual grounds, as this would violate the principle of double conformity and exceed the scope of admissible appeals.

Parole chiave

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inadmissibility appeal double conformity judgments labor inspection fine accounting books requirement procedural limits cassation sanzione disciplinare attività lucrativa irregolare pena statutaria

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.
civ., a monte non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la ritenuta tardività della contestazione disciplinare.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
8053/14) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a monte non consentite dall'art.
Art. 91 c.p.c.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
articolo 380 bis cod.proc.civ
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.
articolo 360 c.p
(ex art. 360, primo comma, n.
art. 91 c.p
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8053/14
Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art.
Cass. 29/01/2016, n. 1778
228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, le dette amministrazioni sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (da ultimo Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass.14/03/2014, n.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10959-2021 proposto da: ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONDO FITNESS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. ANDREA DE ANGELIS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BENEDETTO CROCE, 66-68, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO FALZONE, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10959/2021 Numero sezionale 1235/2022 Numero di raccolta generale 9349/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 avverso la sentenza n. 1083/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza depositata il 19.2.2021 la Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede e respingendo l’appello proposto dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Roma, ha accolto l’opposizione proposta dall’associazione sportiva dilettantistica Mondo Fitness e da Andrea De Angelis, in proprio e nella qualità di Presidente dell’associazione, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 368 del 2015, con la quale era stata comminata la sanzione di euro 13.877,40 per aver impiegato tre lavoratori non risultanti dalle scritture contabili.

2. La Corte di appello ha rilevato che la questione relativa all’accertamento, da parte del Tribunale, della natura occasionale e non subordinata delle attività prestate dai tre lavoratori non era stata oggetto di appello; dovendo, dunque, limitarsi – l’oggetto del procedimento di appello – alla valutazione dell’ambito di applicabilità dell’art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 come modificato dall’art. 36bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248 del 2006, ha aggiunto che la disposizione puniva con sanzione amministrativa l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (non delimitando il suo ambito al lavoro subordinato); peraltro, non risultando alcun obbligo di annotazione sulle scritture contabili (o di documentazione obbligatoria) per i lavoratori autonomi occasionali (non risultando, nel caso di specie, superata la soglia reddituale di euro Ric. 2021 n. 10959 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10959/2021 Numero sezionale 1235/2022 Numero di raccolta generale 9349/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 5.000,00 che impone l’iscrizione alla gestione separata Inps) ed essendo stata accertata la regolarità della documentazione fiscale, la situazione fuoriusciva dal campo di applicazione della sanzione.

3. Avverso la sentenza l’Ispettorato territoriale del lavoro di Roma propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, e l’associazione resiste con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo l’Ispettorato ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), avendo la Corte territoriale, travisato le risultanze processuali nella misura in cui ha ritenuto insussistente un rapporto di lavoro parasubordinato dei collaboratori dell’associazione sportiva.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 73 del 2002, come modificato dall’art. 36 bis, comma 7, lett.

a) del d.l. n. 223 del 2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006), ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., laddove la Corte territoriale ha ritenuto che fosse onere dell’Amministrazione pubblica allegare e provare la sussistenza di obblighi di formalizzazione documentale del rapporto di lavoro, posto che dalla qualificazione del rapporto come subordinato o parasubordinato discendono obblighi di formalizzazione e documentazione previsti dalla legge.

3. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente ruotando entrambi intorno alla qualificazione del rapporto di lavoro dei collaboratori dell’associazione sportiva, sono inammissibili. Ric. 2021 n. 10959 sez. ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10959/2021 Numero sezionale 1235/2022 Numero di raccolta generale 9349/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 4.

L'inammissibilità discende dall'estraneità delle censure all'ambito di applicazione dei numeri 3 e 4 dell'articolo 360 c.p.c., giacché esse non pongono in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica né evidenziano un error in procedendo, bensì lamentano la concreta applicazione che il giudice di merito ne ha fatto in funzione della lettura complessiva delle risultanze istruttorie, così da pervenire ad affermare che “non è oggetto di impugnazione quanto ritenuto nella sentenza impugnata, circa la natura occasionale e non subordinata dell’attività prestata dai tre lavoratori, per i quali è stata comminata la sanzione per violazione del citato art. 3 co.3 D.L. 12/2002”, precisando trattarsi di “lavoratori autonomi occasionali” ai quali è stata corrisposto un reddito al di sotto della soglia di euro 5.000,00.

5. Le argomentazioni svolte in ricorso non colgono la ratio decidendi che emerge dalla lettura complessiva della sentenza impugnata e, sostanzialmente, sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento. Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a monte non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la ritenuta tardività della contestazione disciplinare.

6. Invero, il Tribunale (secondo lo stralcio della sentenza riportato nel ricorso per cassazione) ha sottolineato che “Orbene all’esito dell’istruttoria svolta, risulta che i collaboratori, di cui all’accertamento ispettivo, erano occasionalmente presenti presso i locali Ric. 2021 n. 10959 sez. ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10959/2021 Numero sezionale 1235/2022 Numero di raccolta generale 9349/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 dell’associazione e liberi di adottare i criteri che ritenevano più opportuni relativamente alla organizzazione del proprio lavoro stabilendone, in modo indipendente, tempi e modi”, con evidente esclusione di quei requisiti di continuità che caratterizzano il lavoro parasubordinato, accertamento che – come statuito dalla Corte territoriale – non è stato oggetto di impugnazione.

7. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

8. Non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, le dette amministrazioni sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (da ultimo Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass.14/03/2014, n. 5955). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile Della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022. Il Presidente dott.ssa Adriana Doronzo Ric. 2021 n. 10959 sez. ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o