Cassation court allows INPS claim against self-employed worker, ruling prescription deadline extended to July 6, 2009, not June 16.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal, ordering the cassation of the lower judgment. The lower court had incorrectly determined that the prescription period for social security contributions began on June 16, 2009, based on the tax return deadline. The Court of Cassation held that the specific decree extending the payment deadline to July 6, 2009, for certain economic activities legally postponed the start of the prescription period. Consequently, the INPS's claim was not time-barred, and the case was remanded for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941 c.c.; d.P.C.M. 16 giugno 2009: The prescription period for social security contributions for specific economic activities commences on the extended payment deadline of July 6, 2009, rather than the original tax return deadline of June 16, 2009.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Milone Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Castrogiovanni, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata gianfranco.castrogiovanni@avvnicosia.legalmail.it; - controricorrente - avverso la sentenza n. 328/2020 della Corte di appello di Palermo depositata il 29 maggio 2020.
F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28493/2020 Numero sezionale 11277/2021 Numero di raccolta generale 9340/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
1. la Corte di appello di Palermo ha accolto l’appello proposto dall’arch. Angelo Milone avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2008, ed aveva altresì respinto l’eccezione di prescrizione dei contributi, assumendo che il relativo termine decorresse dalla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2009, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, al contrario, che il professionista aveva regolarmente effettuato la dichiarazione dei redditi indicando il proprio reddito da lavoro autonomo;
3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28493/2020 Numero sezionale 11277/2021 Numero di raccolta generale 9340/2022 4. l’arch. Angelo Milone ha resistito con controricorso; Data pubblicazione 22/03/2022 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 26- 31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del d.P.C.M. 4 giugno 2009, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2009 disposto con il d.P.C.M. del 4 giugno 2009 in favore di tutti «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze […]»;
2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28493/2020 Numero sezionale 11277/2021 Numero di raccolta generale 9340/2022 3. in effetti, la Corte di appello ha dichiarato prescritti i contributi Data pubblicazione 22/03/2022 riferiti all’anno 2008 assumendo che il termine per il versamento degli stessi decorresse dal 16 giugno 2009, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del 30 giugno 2014, allorché era stata ricevuta la richiesta di pagamento proveniente dall’I.N.P.S. (come si assume anche nel controricorso), senza considerare il predetto differimento del termine;
4. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
4. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di F i r m a t o D a :
D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28493/2020 Numero sezionale 11277/2021 Numero di raccolta generale 9340/2022 prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui Data pubblicazione 22/03/2022 scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
Viene, quindi, in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 4 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 137 del 16 giugno 2009, emanato giusta la previsione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione» (lett.
a) e «dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b);
5. pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16 giugno 2009, atteso che detto F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28493/2020 Numero sezionale 11277/2021 Numero di raccolta generale 9340/2022 termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della Data pubblicazione 22/03/2022 previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass.
Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472);
6. neppure potrebbe assumere rilievo l’eventuale estraneità alla proroga, in quanto in regime dei c.d. minimi, atteso che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244 del 2007 (in tal senso, già Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuità);
7. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 Il Presidente Adriana Doronzo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i