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Ordinanza — n. 9338/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9338/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9338/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4625-2021 proposto da: AGATE MAURIZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO GUAGLIARDO; - ricorrente - contro ALMAVIVA CONTACT SPA - intimata - avverso la sentenza n. 452/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a :

Regesto Legislator

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articolo 380 bis cod.proc.civ, art. 2697 cod.civ, art. 2103 cod.civ; Ordinanza — n. 9338/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, effettuato una valutazione delle prove, documentali e testimoniali, non nel suo complesso, bensì per compartimenti stagni. Se le prove testimoniali non hanno fornito la piena prova della legittimità delle richieste del lavoratore, si sarebbe Ric. 2021 n. 04625 sez.

Parole chiave

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avanzamento di scatto livello di protezione quadro delle qualifiche riqualificazione professionale licenza per antenna di telefonia raggiungimento del valore soglia

Disposizioni normative citate

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articolo 380 bis cod.proc.civ
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.
art. 2697 cod.civ
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ.
art. 2103 cod.civ
18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2103 cod.civ., rappresentando, lo svolgimento di mansioni superiori, fatto costitutivo del diritto preteso (Cass.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4625-2021 proposto da: AGATE MAURIZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO GUAGLIARDO; - ricorrente - contro ALMAVIVA CONTACT SPA - intimata - avverso la sentenza n. 452/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4625/2021 Numero sezionale 1231/2022 Numero di raccolta generale 9338/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 RILEVATO CHE 1. Con sentenza n.452 depositata il 30.7.2020 la Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede e respingendo l’appello proposto da Maurizio Agate, ha respinto la domanda di riconoscimento di qualifica superiore nei confronti del proprio datore di lavoro Almaviva Contact s.p.a.

2. La Corte di appello - richiamato il contenuto della declaratoria contrattuale della qualifica assegnata al lavoratore, 5 livello del CCNL personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, e di quella superiore pretesa, 5-s - ha rilevato che, sulla scorta delle risultanze probatorie, di fonte testimoniale e documentale, correttamente interpretate anche dal Tribunale, era emerso che l’Agate aveva svolto l’attività di manutenzione di carattere tecnico e di gestione del presidio di primo livello e non quella di implementazione o innovazione di competenza del presidio di secondo livello.

3. Avverso la sentenza il lavoratore propone ricorso per Cassazione, affidato a un motivo e la società è rimasta intimata.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, effettuato una valutazione delle prove, documentali e testimoniali, non nel suo complesso, bensì per compartimenti stagni. Se le prove testimoniali non hanno fornito la piena prova della legittimità delle richieste del lavoratore, si sarebbe Ric. 2021 n. 04625 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4625/2021 Numero sezionale 1231/2022 Numero di raccolta generale 9338/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 comunque arrivati alla pienezza della prova valutando le risultanze dei documenti prodotti in giudizio.

2. Il motivo è inammissibile.

3. La violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2103 cod.civ., rappresentando, lo svolgimento di mansioni superiori, fatto costitutivo del diritto preteso (Cass. n.8025 del 2003, Cass. n. 1667 del 1986).

4. Inoltre, va rilevato che, nel caso di specie, opera la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia "doppia conforme". L'art. 348 ter, comma 5, prescrive che la disposizione di cui al comma 4 - ossia l'esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all'art. 360, comma 1, cod.proc.civ. - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, con la conseguenza che il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme.

Nel caso di specie, per l’appunto, la Corte ha confermato la statuizione del Tribunale, condividendo la carenza di elementi istruttori idonei a fondare il diritto al riconoscimento della qualifica superiore pretesa. Ric. 2021 n. 04625 sez. ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4625/2021 Numero sezionale 1231/2022 Numero di raccolta generale 9338/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 5.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese di lite, in assenza del controricorrente.

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.

13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022. Il Presidente dott.ssa Adriana Doronzo Ric. 2021 n. 04625 sez. ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s