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Ordinanza Interlocutoria — n. 9303/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding tax refund reduction rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9303/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by remitting the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The Regional Tax Commission had ordered the tax agency to pay 100% of a refund based on a prior judgment, arguing that paying only 50% violated the Constitution's equality principle. The tax agency appealed, claiming the statutory limit of 50% for excessive refund requests applied universally, but the court deemed the legal question too significant for a written decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal issue raised in an appeal possesses particular relevance, the court must schedule a public hearing to examine it, thereby remitting the case to a new role.

Parole chiave

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tax refund reduction equality principle public hearing requirement remittal to new role constitutional discrimination judicial review scope fifth civil section detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014
3 e 4, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art.
Art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91
190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge Ric.
Art. 111 Cost.
123, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 e dell'art. 111 Cost. in relazione agli artt.
Artt. 69, 70 e 10 del d.lgs. n. 546 del 1992
in relazione agli artt. 69, 70 e 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art.
art. 3 Cost
Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che il limite di spesa del 50% si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.
art. 111 Cost
123, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 e dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31543-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GUASTELLA GIOVANNI; - intimato - avverso la sentenza n. 1807/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3497/5/18 della Commissione Tributaria Regionale di Catania, passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto ai pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%.

Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che il limite di spesa del 50% si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. per la discriminazione che si verrebbe a creare tra contribuenti che fossero riusciti ad ottenere l'intero e quelli che invece avessero ricevuto solo il 50°h; la Commissione Tributaria Regionale pertanto afferma che l'Agenzia delle entrate è tenuta a ottemperare al giudicato mediante il pagamento integrale delle somme dovute e nomina conseguentemente un Commissario ad acta a questo scopo. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge Ric. 2020 n. 31543 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- 3 agosto 2017, n. 123, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 e dell'art. 111 Cost. in relazione agli artt. 69, 70 e 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale in quanto si applica a tutte le istanze presentate e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021.