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Ordinanza Interlocutoria — n. 9302/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 9302/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9302/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31377-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro LO BIANCO MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2900/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 9302/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro LO BIANCO MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2900/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi accoglimento parziale del contribuente calcolo e tasso di rimborso ricupero d'imposta onere della prova del contribuente computo dei contributi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31377-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro LO BIANCO MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2900/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4940/17/15 della Commissione Tributaria Regionale di Catania, depositata il 27 novembre 2015 e passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia n. 7368 del 2019, ha affermato che, per rifiutare il pagamento integrale, occorre che l'Ufficio dimostri lo sforamento delle istanze amministrative di rimborso rispetto alla somma stanziata.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la sentenza n. 4940/17/15 della Commissione Tributaria Regionale di Catania non è passata in giudicato in quanto è stata impugnata in Cassazione; con il secondo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, Ric. 2020 n. 31377 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, a seguito delle modifiche apportate ai suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto, come anche evidenziato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13677 del 2020. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;

Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 202