Italian Court dismisses appeal against tax assessment, remanding case for new proposal due to procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Vincenzo Sgrò's appeal against the Sicily Regional Tax Commission's decision to uphold the tax authority's VAT assessment for 2002. The lower court ruled that the taxpayer failed to prove the absence of documentation regarding cost registration, as the relevant minutes were already delivered to him. Consequently, the Court found no merit in the cassation request and ordered the case to be sent back for a new proposal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.c.; Art. 106 TUIR: When a cassation appeal lacks substantive merit due to the taxpayer's failure to prove contrary evidence, the appeal is dismissed and the case is remanded for a new proposal.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20543-2020 proposto da: SGRO' VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato I.ANO ANTOCI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 6361/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il R/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 20543 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- 20543/2020 Sgrò Vincenzo c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Vincenzo Sgrò ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n.6361/2019, che in controversia sul ricorso del contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno di imposta 2002, ha accolto l'appello dell'Agenzia. La CTR, nell'accogliere l'appello ha statuito che, nel caso in esame, non solo il contenuto del verbale risulta quasi integralmente richiamato nell'atto di accertamento, ma risulta addirittura che il suddetto verbale sia stato consegnato al contribuente, sicchè egli ne ha avuto integrale conoscenza.
Relativamente alla pretesa, poi, a fronte della contestazione dell'ufficio circa l'assenza di documentazione e l'omessa registrazione dei costi, spettava al contribuente provare il contrario, attraverso la produzione delle pezze giustificative. Il non averlo fatto, aggiunge la CTR, fa sì che la pretesa dell'Ufficio risulti legittima. L'Agenzia si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: è necessario inviare una nuova proposta
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per nuova proposta