Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 9299/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 9299/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9299/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15292-2020 proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SIMONE; - ricorrente - contro PASSIATORE ADELE LUCIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2605/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 9299/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2605/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta sui veicoli a motore sospensione della riscossione fiscale basi temporali dell'imposizione esecuzione per crediti fiscali differimento dell'imposizione tempestività tributaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15292-2020 proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SIMONE; - ricorrente - contro PASSIATORE ADELE LUCIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2605/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 15292 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 15292/2020 Adele Lucia Passiatore impugnava la cartella esattoriale con la quale il concessionario per la riscossione della Regione Puglia aveva chiesto il pagamento della tassa automobilistica evasa per il periodo settembre 2009-agosto 2010 oltre sanzioni, interessi e spese, eccependo che la cartella era stata notificata oltre lo spirare del termine di prescrizione successivo alla notifica dell'atto di accertamento. La Commissione Tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso e su ricorso in appello proposto dalla Regione Puglia , la Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza nr. 2605/2019 , confermava la sentenza di primo grado e dichiarava prescritto il credito per decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia ha proposto ricorso per cassazione la Regione Lazio con due motivi Adele Lucia Passiatore non ha spiegato difese. Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Regione Lazio lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, in riferimento all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni diversamente da quanto previsto dalla norma che richiede espressamente l'intero decorso del terzo anno successivo a quello che deve essere effettuato il pagamento. Con un secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli art 2935 e 2945 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto che il nuovo termine dal quale il nuovo periodo inizia a decorrere coincide con quello della notificazione dell'avviso di accertamento. La Corte ritiene che la tematica veicolata con il presente ricorso debba essere rimessa alla sezione V in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla sezione V. Roma 4.11.2021 Il