Cassation court remits case to Section V due to lack of settled jurisprudence on tax prescription timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the interlocutory order to Section V because no consolidated judicial precedent exists regarding the specific timing of tax prescription. The Region of Abruzzo argued that the right to collect the vehicle tax was extinguished three years after the assessment notice, while the taxpayer contended the notification date extended the deadline. The court declined to rule on the merits, citing the absence of established case law on this precise procedural issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 5 D.L. 953/1982: In the absence of settled jurisprudence, the Court of Cassation must remit proceedings to a specialized section rather than deciding on the merits of a novel legal question.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12881-2020 proposto da: REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ITALIAFILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FULGENZIO D'ANNUNZIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 821/2/2019 della COMMISSIONE TMBUTARIA REGIONALE di ABRUZZO, depositata 1'08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 12881 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 12881/2020 La CTR dell'Abruzzo con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello proposto dalla Regione Abruzzo, confermava la pronunzia di primo grado con la quale era stato annullato l'intimazione di pagamento relativa a tassa automobilistica per l'anno 2011, notificata il 17.11.2017 a Italiafili s.r.l. Secondo la CTR, il provvedimento impugnato era stato notificato prima della scadenza del terzo anno successivo ( in data 5.9.2014) e da tale data aveva iniziato a decorrere l'ulteriore termine triennale con scadenza 5 settembre mentre l'intimazione notificata in data 17.11.2017 doveva ritenersi tardiva.
La Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo cui resiste la contribuente con controricorso illustrato da memoria. Si deduce la violazione e falsa applicazione dell'ad 5 del d.l. 953/1982 convertito in I. nr 60/1986 così come modificato dall'art 3 del d.l. 1986 nr 2 convertito in I, 1986 nr 60 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.per aver ritenuto prescrizione il diritto di riscossione dell'imposta in capo alla Regione allo scadere del terzo anno a partire dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento.
La Corte ritiene che la tematica veicolata con il presente ricorso debba essere rimessa alla sezione V in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
La Corte rimette il procedimento alla sezione V. Roma 4.11.2021