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Ordinanza — n. 9139/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding civil court costs allocation after appellate court fully reformed the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9139/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Sebastiano Lauritano's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision to award litigation costs. Lauritano argued that the appellate court erred by fully compensating costs despite reforming the judgment, while the opposing parties contended the new allocation was legally correct. The court dismissed the appeal, ruling that when an appellate court reforms a judgment, it must independently regulate costs based on the overall outcome of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 92, co. 1 cod. proc. civ.; When an appellate court reforms the contested judgment, it must independently regulate litigation costs based on the overall outcome of the dispute, applying a unitary and global criterion for assessing liability.

Parole chiave

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appellate court costs judgment reform litigation expenses allocation civil procedure code costs regulation diritto alla rendita d'invalidità contributi di previdenza impagati incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92, co. 1 cod. proc. civ.
civ., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, co.1, cod.
Art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Sebastiano Lauritano domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I.
art. 92 cod. proc. civ
civ., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, co.1, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Sebastiano Lauritano domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11423 del 2016
Cass. n. 6259 del 2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 23886-2020 proposto da: LAURITANO SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO FRANCESCO MIRIGLIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PALERMO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; - resistente - avverso la sentenza n. 298/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 23886 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- R.G. 23886/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato Sebastiano Lauritano non tenuto a versare i contributi previdenziali richiesti dall'Inps per il periodo 1994/1996, per intervenuta prescrizione quinquennale; la Corte territoriale ha provveduto alla regolamentazione delle spese di lite, compensando le stesse per il doppio grado di giudizio, in considerazione dell'oggettiva complessità della materia, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.;

Sebastiano Lauritano domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, co.1, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello compensato integralmente spese e competenze del doppio grado di merito sebbene avesse integralmente accolto l'appello; il motivo è infondato in base al consolidato principio di diritto, espresso da questa Corte, in base al quale "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (Così Cass.n.11423 del 2016, cfr., altresì, Cass. n. 6259 del 2014); in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 2 dicembre 2021 r