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Ordinanza Interlocutoria — n. 9105/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands case to new term pending Supreme Court ruling on procedural issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9105/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case to a new term. The appellant challenged a lower court's decision on litigation costs, while the opposing party remained unrepresented. The court identified a significant procedural question regarding the validity of a separate power of attorney and referred the matter to the Supreme Court for a unified ruling before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 375, 380 bis c.p.c.; Art. 185 c.p.c.: When a lower court identifies a question of general importance contrary to previous simple section rulings, the case must be remitted to the Supreme Court for a decision on the merits.

Parole chiave

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procedural irregularity power of attorney separate document remission to new term Supreme Court referral litigation costs general importance impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 185 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI-3 Z Ric. 2020 n. 17607
Dichiaro di essere stato edotto dal patrocinatore del preventivo di spese per gli onorari per il presente giudkio e di averlo accettato», è stata, con ordinanza interlocutoria di questa Sez. VI-3 Z Ric. 2020 n. 17607 sez.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17607-2020 proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro IVECO SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 7222/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2019; aly udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. L'avvocato Staniscia, difeso dall'avvocato Salvino Greco, impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7222 del 22/11/2019 che — decidendo su di una sentenza del Tribunale di Roma, che era stato adito in sede di opposizione agli atti esecutivi e si era pronunciato anche su un'opposizione all'esecuzione, apparentemente non proposta — ha compensato le spese di lite, ritenendo lo Staniscia sostanzialmente soccombente, in quanto aveva comunque visto ridurre il proprio credito.

La IVECO S.p.a. è rimasta intimata La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Il Collegio rileva, preliminarmente, che in ordine alla questione relativa alla ritualità della procura alle liti rilasciata, come nel caso di specie, su foglio separato, spillato o comunque collegatp à ricorso e . -.41tt contenente espressioniYquali «Il presente mandato è conferito al difensore in ogni fase e grado del giudkio, compreso il processo di esecuzione, con ogni più ampio potere incluso quello di chiamare in causa ter.zi, promuovere domande autonome, transigere e conciliare con poteri .specifici di cui all'art. 185 cp.c., riscuotere e quietan.zare, rinunciare agli atti e farsi sostituire.

Dichiaro di avere ricevuto idonea informnione sulla possibilità di ricorrere alla conven.zione di nego.zia.zione assistita per la defìnkione della controversia. Dichiaro di essere stato edotto dal patrocinatore del preventivo di spese per gli onorari per il presente giudkio e di averlo accettato», è stata, con ordinanza interlocutoria di questa Sez. VI-3 Z Ric. 2020 n. 17607 sez. M3 - ud. 0-06-2021 -2- sul ricorso R.G. n. 08140 del 2019, deliberata all'adunanza camerale non partecipata del 12/01/2022, ritenuta opportuna la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità della rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, reputando trattarsi «di questione di massima di particolare importanza già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici».

È, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 gennaio 2022. Il preside Antoniet ik POSA TATA CANCELL9M (100, 21 MAR 2022 L CANCELLAGRIE IL CANCELLIERE Enrico PETTINE -