Ordinanza Interlocutoria — n. 9104/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2080-2020 proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15487/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 9104/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La tesi del ricorrente è che nel ritenere legittimato passivo il terzo pignorato, anziché il debitore, il Giudice di pace avrebbe violato norme processuali ed in particolare le norme che prevedono che l'imposta di registro è a carico del soggetto soccombente tenuto al pagamento delle spese legali: avendo pertanto il Giudice di pace violato norme processuali, la sua decisione era appellabile ai sensi dell'articolo 339 CPC. 6.-Ritiene il collegio che la questione debba essere meglio considerata in udienza pubblica. 7.- Infatti, questa Corte si è già pronunciata su ricorsi analoghi promossi sempre dallo stesso ricorrente, ed aventi ad oggetto la medesima questione, e lo ha fatto , in un primo momento, con la decisone n. 29855 del 2018 ed in seguito con la n. 4964 del 2019.
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2080-2020 proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15487/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 02080 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Ritenuto che 1.-Daniel del Monte ha intrapreso una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di Poste Italiane SPA: il terzo pignorato era Telecom Italia SPA. Ottenuta ordinanza di assegnazione della somma, il Del Monte ha agito nei confronti di Poste Italiane SPA per ottenere il rimborso della imposta di registro prevista per quella ordinanza. 2.- Il Giudice di pace ha rigettato la domanda ritenendo che la richiesta di rimborso dell'imposta di registro andasse rivolta verso il terzo pignorato, ossia Telecom Italia SPA, e non avverso il debitore, ossia Poste SPA: ciò in quanto a dover rimborsare l'imposta di registro avrebbe dovuto essere il soggetto nei cui confronti era stata emessa ordinanza di assegnazione.
Del Monte ha impugnato questa decisione al Tribunale di Roma che però ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto la sentenza del Giudice di pace, essendo resa secondo equità, era ricorribile solo per Cassazione. 3.- Ricorre ora il Del Monte con due motivi di cui chiede il rigetto Poste Italiane spa, che si è costituita con controricorso. Considerato che 4.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 339, 553 e 91 c.p.c.: si tratta di una censura rivolta a contestare la ratio della decisione impugnata, che ha ritenuto inammissibile l'appello avverso la decisione del Giudice di pace.
La tesi del ricorrente è che nel ritenere legittimato passivo il terzo pignorato, anziché il debitore, il Giudice di pace avrebbe violato norme processuali ed in particolare le norme che prevedono che l'imposta di registro è a carico del soggetto soccombente tenuto al pagamento delle spese legali: avendo pertanto il Giudice di pace violato norme processuali, la sua decisione era appellabile ai sensi dell'articolo 339 CPC. 6.-Ritiene il collegio che la questione debba essere meglio considerata in udienza pubblica. 7.- Infatti, questa Corte si è già pronunciata su ricorsi analoghi promossi sempre dallo stesso ricorrente, ed aventi ad oggetto la medesima questione, e lo ha fatto , in un primo momento, con la decisone n. 29855 del 2018 ed in seguito con la n. 4964 del 2019.
Si è osservato, in quei precedenti, che la somma corrispondente all'imposta di registro era compresa in quella indicata nell'ordinanza di assegnazione, con la conseguenza che, ottenendo quest'ultima, il creditore ha ottenuto altresì il rimborso della predetta imposta di registro e non ha pertanto interesse ad agire per il recupero della relativa somma una seconda volta. V'è però da considerare se le norme del procedimento- la cui violazione consente di impugnare la sentenza del Giudice di Pace- siano solo quelle del procedimento di cognizione in cui è adottata la decisione di quest'ultimo, e non già le norme di altro procedimento- nella fattispecie, quello di esecuzione- che 9. -t () rilevano, invece, copie norme interposte di diritto sostanziale. ttz- veYE._ 614.L_ .2- P1U-' (2))912,1Z (su- .e,Av- 6,1-t- Gq---p.Q. m La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per tr