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Ordinanza Interlocutoria — n. 9100/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing due to significant legal issue requiring public session under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9100/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing in the Fourth Civil Section rather than issuing a final judgment. The dispute involved a worker claiming an indemnity after being transferred to the Italian Tobacco Monopoly, while the pension fund argued the transfer constituted a permanent move rather than a temporary detachment. The court deemed the legal question regarding the nature of the transfer too significant to be decided in a closed session, necessitating a public hearing for proper adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a case involves a question of law of particular relevance, the court must order a public hearing instead of deciding the merits in camera.

Parole chiave

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public hearing requirement legal question relevance remittal to public session procedural disposition Fourth Civil Section indennità di disoccupazione dell'assicurato diritti a pensione sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quarta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Art. 4 d.lgs. n. 283 del 1998
Art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984
d.P.R. n. 211 del 1981
1034 del 1984, nonché del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell'art.
Art. 2697 c.c.
211 del 1981 e dell'art. 2697 c.c. per essere stata la lavoratrice, con decreto prot.
art. 2697 c.c
211 del 1981 e dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass.
Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935
5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17322-2020 proposto da: FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RUSSO NUNZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AURELIO DE ANGELIS; - controficorrente - avverso la sentenza n. 2605/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la lavoratrice Russo chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del Fondo di previdenza per il personale del ministero dell'economia e finanze per il pagamento di una indennità spettantele in ragione del servizio prestato presso il Ministero dell'Economia e finanze (MEF) durante il quale la stessa era stata distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiano (ETI); il Tribunale del lavoro di Foggia accoglieva l'opposizione del Fondo di previdenza per il personale del ministero dell'economia e finanze ma la Corte d'Appello accoglieva l'appello della lavoratrice affermando che la stessa aveva prodotto certificazione dal quale non emerge sia transitata alle dipendenze dell'ETI (circostanza che avrebbe determinato il venir meno del suo diritto all'indennità spettante invece quale dipendente del MEF); il Fondo di previdenza per il personale del ministero dell'economia e finanze proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte lavoratrice si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il Fondo di previdenza per il personale Ric. 2020 n. 17322 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- del ministero dell'economia e finanze denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 283 del 1998, 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, nonché del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell'art. 2697 c.c. per essere stata la lavoratrice, con decreto prot. 00/6721/E del 20.9.2002, trasferita e non semplicemente distaccata all'ETI. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quarta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;

Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della quarta sezione civile. Così deciso nella camera di consiglio del 17 n embre 12021. Il Pr sidente Ma ro Mocc DEPOSITATO IN