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Ordinanza Interlocutoria — n. 9099/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 9099/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9099/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4337-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro NUSCO MARIO FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO 8, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO SINISCALCHI, che lo rappresenta e difende; - contfOriCOITente - avverso la sentenza n. 5372/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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artt. 2945 cod. civ, articolo 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 9099/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo le ricorrenti Agenzie deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, Ric. 2020 n. 04337 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; 36, quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973; e 2945 cod. civ.

Parole chiave

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debito sociale responsabilità dei soci liquidazione della società bilancio sociale dell'impresa responsabilità per carente organizzazione responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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artt. 2945 cod. civ
in liquidazione, cancellata dal Registro delle imprese il 26 settembre 2014; nonché quale coobbligato solidale ex artt. 2945 cod. civ.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4337-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro NUSCO MARIO FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO 8, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO SINISCALCHI, che lo rappresenta e difende; - contfOriCOITente - avverso la sentenza n. 5372/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate- riscossione propongono contestualmente ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello di Mario Felice Nusco avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l'avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2011, notificatogli quale socio, nella misura del 51% del capitale sociale, della Property s.r1. in liquidazione, cancellata dal Registro delle imprese il 26 settembre 2014; nonché quale coobbligato solidale ex artt. 2945 cod. civ. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973.

2. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo le ricorrenti Agenzie deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, Ric. 2020 n. 04337 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; 36, quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973; e 2945 cod. civ.

Rileva preliminarmente il Collegio che tra le parti pende, presso la Sezione V di questa Corte, altro giudizio (avente n.r.g. 23433-2017), al quale partecipano altresì l'altro socio Rosa Bifulco ed il liquidatore Salvatore Nunziata, che ha per oggetto accertamenti relativi ad anni d'imposta precedenti a quello qui sub iudice, ma scaturiti dal medesimo processo verbale di constatazione. Inoltre, come risulta dalla sentenza qui impugnata, la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per cassazione n.r.g. 23433-2017 è stata anche richiamata per relationem dalla sentenza della CTP emessa nel primo grado del contenzioso qui sub iudice.

Pertanto, ricorrono i presupposti per la rimessione di questo giudizio alla V Sezione di questa Corte, ai fini dell'eventuale trattazione congiunta con quello avente n.r.g. 23433-2017. P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione di questa Corte, per l'eventuale trattazione congiunta con il ricorso avente n.r.g. 23433-2017. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2021. Il Presidente Dott. Antonio Greco DEPOSITATO IN O