Ordinanza Interlocutoria — n. 9098/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4613-2020 proposto da: FARNEDA GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 13, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO DE ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ANTONIO DAL BEN; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 658/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 13/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 9098/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 658/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 13/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4613-2020 proposto da: FARNEDA GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 13, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO DE ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ANTONIO DAL BEN; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 658/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 13/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.Farneda Giovanni Battista impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia dell'Entrate, all'esito di indagini bancarie, accertava il maggior reddito, per anno di imposta 2008, innalzandolo a complessive C 164.712,00 ed operando una ripresa Irpef ed addizionali comunali e regionali.
2. La commissione Tributaria Provincoale di Vicenza accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il reddito in C 121.228,36. 3 Sull'impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l'appello osservando:
a) che dalla documentazione in atti risultava che l'arch. Farneda risultava residente a Creazzo solo a far data dal 5/2/2015;
b) che non trovava applicazione la disciplina del termine previsto dall'art 12 comma 7 0 I. 212/2000 non essendo stato notificato il pvc ;
c) che, nel merito, andavano condivise le ragioni dell'accertamento non avendo il contribuente fornito valide giustificazioni. 4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Farneda Giovanni Battista deducendo tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ric. 2020 n. 04613 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell' art. 36, d.lvo 546/92, in relazione all'ad 360 1 comma nr 3 cpc, per essere la sentenza, in punto della dedotta irrilevanza, ai fini reddituali, delle operazioni contestate, affetta da motivazione apparente. 1.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti in relazione all'alt 360 10 comma nr. 5 cpc o comunque motivazione contraddittoria o apparente per avere la CTR affermato che il contribuente risiedeva all'indirizzo di notifica quando invece le prove documentali avevano evidenziato la sua residenza in Creazzo e, di conseguenza, violazione dell'art. 43 del dPR 600/73, in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 per essere stata ritenuta valida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata al ricorrente. 1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12, comma 7 della I. 212/2000 in relazione all'art. 360, 10 comma nr 3, per aver la CTR negato applicazione alla norma nel caso di accertamento mediante indagini bancarie. 2 La causa va rimessa sul ruolo, in attesa delle decisioni delle Sezioni Unite sulla questione, oggetto del secondo motivo di censura, della scissione dei termini di notifica per posta degli atti tributari impositivi, rilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'azione accertatrice ex art 43 dPR 600/73.
Ric. 2020 n. 04613 sez. MT - ud. 04-11-2021 -3-
P.Q.M.
La Corte, rimette la causa sul ruolo. Così deciso in Roma 4 novembre 2021 I Presidente Dr. Anto DEPOSITATO IN CANCE