Ordinanza Interlocutoria — n. 9097/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11716-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FORTUNA FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PINAMONTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6534/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 9097/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11716-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FORTUNA FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PINAMONTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6534/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4859/16/15 della Commissione Tributaria Regionale di Siracusa passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% affermando che è palese l'errore commesso dall'Ufficio dal momento che la disciplina invocata attiene alla fase amministrativa e non già a quella giurisdizionale con la conseguenza che il contribuente ha diritto per intero al suddetto rimborso del 90%.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, Ric. 2020 n. 11716 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto lo ius superveniens costituito dalle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies è applicabile in sede di giudizio di ottemperanza con la conseguenza che non poteva essere liquidato l'intero importo accertato nel giudizio di cognizione, che va invece ridotto del 50%.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civileiè:-.ernyla-G-raparullth Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021. Il P/eside te Maur