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Ordinanza Interlocutoria — n. 9096/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to President for joint hearing of two related tax appeal cases regarding late investment declarations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9096/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new role for the President to potentially hear it jointly with another related appeal. The taxpayer argued that late integrative declarations regarding tax-deductible investments were freely amendable, while the tax agency contested this, citing procedural errors. The court decided to consolidate the proceedings because a parallel case involving the same parties and legal issues was already pending before the same chamber.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 106 c.p.c.: When two appeals between the same parties concern the same legal issue, the court may remand them for joint hearing to ensure procedural efficiency and consistent jurisprudence.

Parole chiave

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tax appeal consolidation joint hearing procedure late investment declaration tax deduction amendment procedural economy same parties issue remission to President deduzione delle perdite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 106 c.p.c.
Art. 4 della legge n. 383 del 2001
3, l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 in combinato disposto con l'art.
Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1988
383 del 2001 in combinato disposto con l'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1988, nonché in combinato disposto con l'art.
Art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973
322 del 1988, nonché in combinato disposto con l'art. 38, comma 1, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 18298 del 2021
Intervenuta la pronuncia delle sezioni unite n. 18298 del 2021 veniva fissata una nuova udienza e in prossimità della stessa la parte contribuente depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36968-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DONDOLA SRL, in persona del legale elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N. 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA MILITERNO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 499/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 06/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2009 relativa ad una rettifica della dichiarazione dei redditi con la quale la società contribuente aveva indicato perdite scomputabili da anni precedenti che l'Ufficio, a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 2003, aveva, invece, ritenuto reddito imponibile, determinando una imposta da versare di euro 18.200, oltre sanzioni ed interessi; la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva l'appello della parte contribuente ritenendo che la parte aveva effettuato delle dichiarazioni integrative, seppur tardive e il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, non essendo contestato dall'Amministrazione finanziaria, la spettanza delle agevolazioni, qualora fossero state chieste nei tempi e nelle forme richieste dalla legge: nella specie la società contribuente aveva presentato il modello UNICO/2002 per l'anno 2001 e con tale dichiarazione aveva indicato la detassazione prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 383 del 2001 senza però indicare nel quadro relativo una parte dell'investimento effettuato relativa ad un terreno e analoga situazione si era ripetuta nel modello UNICO/2003 relativo al 2002 e Ric. 2019 n. 36968 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- nel modello UNICO/2004 relativo al 2003 e solo in data 28 gennaio 2008 aveva prodotto le dichiarazioni integrative relative alle annualità 2001, 2002 e 2003. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 16120 del 9 giugno 2021, questa Corte rinviava a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte relativa alla questione del se l'impugnazione della cartella di pagamento scaturente dal cd. controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine o meno ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018.

Intervenuta la pronuncia delle sezioni unite n. 18298 del 2021 veniva fissata una nuova udienza e in prossimità della stessa la parte contribuente depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 in combinato disposto con l'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1988, nonché in combinato disposto con l'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che l'omessa completa indicazione degli investimenti operati, deducibili dal reddito d'impresa, fosse liberamente emendabile, in qualsiasi momento, dalla società contribuente.

Rilevato che con memoria depositata in prossimità dell'udienza la parte contribuente evidenziava che è pendente davanti a questa Ric. 2019 n. 36968 sez. MT - ud. 04-11-2021 -3- • Corte - la cui adunanza di trattazione è fissata per il 17 novembre 2021 - una lite (R.G. n. 36965 del 2019, con proposta di manifesta infondatezza del ricorso) riguardante la medesima questione e le stesse parti coinvolte nella presente controversia (R.G. n. 36968 del 2019, con proposta di manifesta fondatezza) con l'unica differenza che in quel procedimento si tratta dell'annualità d'imposta 2008; ritenuta l'opportunità di rinviare il presente procedimento a nuovo ruolo per la rimessione degli atti al Presidente per l'eventuale trattazione congiuta dei suddetti ricorsi.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine della rimessione degli atti al Presidente per l'eventuale trattazione congiunta del presente ricorso (R.G. n. 36968 del 2019) unitamente al ricorso contrassegnato da R.G. n. 36965 del 2019. Così deciso nella camera di consiglio del 4 nove bre 2021. Il