Court remits case to new hearing due to pending constitutional challenge on tax refund reduction rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's order to pay full tax refunds. The Commission ruled that a prior final judgment entitling the taxpayer to 90% reimbursement could not be limited to 50% based on new legislative changes. The court found the appeal's core argument relied on a statutory provision currently under a pending constitutional challenge, necessitating a remand for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 1, comma 665 of Law No. 190/2014: When a statutory provision applicable to a pending case is the subject of a pending constitutional challenge, the case must be remitted to a new hearing to await the constitutional court's ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29191-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro COVATO RITA, DORIA GIACOMO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO FLACCAVENTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1193/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 26/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3357/17/16 della Commissione Tributaria Regionale emessa il 10 ottobre 2015 e depositata il 29 luglio 2016, passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50°/o.
Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che la cosa giudicata non può soggiacere alla regola del pagamento nella misura del 50% secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di rimborso poste a fondamento della pronuncia giurisdizionale passata in cosa giudicata, regola che è stata prevista dalla legge per disciplinare una fattispecie diversa. La Commissione Tributaria Regionale pertanto afferma che l'Agenzia delle entrate è tenuta a ottemperare al giudicato mediante il pagamento integrale delle somme dovute e nomina conseguentemente un Commissario ad acta a questo scopo.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 11284 depositata il 29 aprile Ric. 2019 n. 29191 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- 2021 si rinviava la causa a nuovo ruolo per l'acquisiione del fascicolo di merito. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie trattandosi di procedimento pendente al momento di entrata in vigore di tale legge.
Il Collegio reputa che la causa vada rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017 (giudizio promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile ~nuovo ru-al Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 no embre 021. Il Plresiden e DEPOSITATO LN CANCELLERIA oggi, 2..