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Ordinanza Interlocutoria — n. 9085/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to public hearing regarding civil service economic position classification upon transfer between administrations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9085/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing in the Fourth Civil Section for further examination. The lower court had ruled that a civil servant transferring between administrations automatically retains the economic position of the original administration, contrary to the lower court's decision favoring the employee. The Court deemed the legal issue significant enough to require public debate before a final ruling on the application of the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal question of particular relevance arises regarding the application of statutory provisions governing civil service economic positions during transfers, the Court may remand the case to public hearing for debate.

Parole chiave

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civil service transfer economic position classification administrative mobility Cassation remand public hearing requirement public administration law career progression rules migrazione economica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 30, comma 2 bis d.lgs. n. 165 del 2001
l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2 bis del Ric.
Art. 4 d.P.C.M. 26.6.2015
165 del 2001 (secondo cui in caso di trasferimento il dipendente rimane nella posizione economica corrispondente a quella posseduta rpesso l'amministrazione di provenienza) e dell'art. 4 del d.P.C.M.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
-Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quarta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass.
Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935
5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30982-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LAUDISA MARIALISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRASCATI 10, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MARELLA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - PAP avverso la sentenza n. 403/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PR1SCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: il Tribunale di Brindisi respingeva il ricorso di LAUDISA Marialisa con il quale la stessa contestava che nel passaggio (avvenuto il 3 aprile 2006) dalla sua amministrazione di provenienza (comune di San Pietro Vernotico, presso cui era inquadrata nella categoria D3, posizione economica D5) a quella di arrivo (Agenzia delle dogane presso cui era stata inquadrata nella posizione economica F3 anziché in quella F5); la Corte d'appello di Lecce accoglieva l'appello della LAUDISA e per l'effetto dichiarava il diritto della stessa ad essere inquadrata dal 3 aprile 2006 nella posizione economica F5 e condannava l'Agenzia appellata al pagamento, in favore della LAUDISA stessa, delle differenze retributive, affermando che il passaggio da una posizione economica ad un'altra rientra nella progressione in carriera considerata dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la LAUDISA si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2 bis del Ric. 2020 n. 30982 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- d.lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui in caso di trasferimento il dipendente rimane nella posizione economica corrispondente a quella posseduta rpesso l'amministrazione di provenienza) e dell'art. 4 del d.P.C.M. 26.6.2015 (non applicabile alla procedura di mobilità in esame in quanto si applica solo alle procedure di mobilità avviate successivamente alla sua entrata in vigore, ossia il 2015, mentre il trasferimento all'Agenzia delle dogane è avvenuto nel 2006), la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la LAUDISA dalla posizione economica D5 presso l'ente di provenienza dovesse automaticamente passare a quella F5 presso l'Agenzia delle dogane. -Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quarta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;

Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della quarta sezione civile. Così deciso nella camera di consiglio del 17 n vembre 021. Il Pr& idente Mau • Mocci Oe P g