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Ordinanza Interlocutoria — n. 9084/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 9084/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9084/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30565-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'EX BANCA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell'avvocato MARCO DI SIENA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 663/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 9084/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Parole chiave

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imposta annuale convenzione contro la doppia imposizione anno di contribuzione imposizioni interne imposta globale basi temporali dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
131 del 1986, nonché dell'art. 3 Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30565-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'EX BANCA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell'avvocato MARCO DI SIENA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 663/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava un provvedimento di irrogazione delle sanzioni per imposta di registro relativa all'anno 2017; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello, affermando che, nell'ipotesi di tardività della registrazione del contratto di locazione, per la determinazione della base imponibile su cui calcolare le relative sanzioni occorre fare riferimento all'art. 17 del d.P.R. n. 131 del 1986, legge speciale rispetto all'art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986: secondo l'art. 17 cit. per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito sull'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, coiscché, nel caso, come quello di specie, in cui il contribuente decida di provvedere al pagamento dell'imposta con riferimento alla singola annualità, le relative sanzioni non potranno che essere calcolate sulla base dell'imposta dovuta per quel singolo anno.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria Ric. 2020 n. 30565 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 43 e 69 nonché della nota I della tariffa parte prima del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell'art. 3 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto l'art. 17 cit. riguarda solo l'imposta e non anche la sanzione, perché altrimenti si giungerebbe ad una ingiustificata disprità di trattamento sanzionatorio tra chi opta per il pagamento annuale dell'imposta di registro e chi sceglie di corrisponderla nella sua interezza, in un'unica soluzione.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2021. .2iepcisitz