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Ordinanza Interlocutoria — n. 9081/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding tax assessment statute of limitations extension.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9081/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal and remitted the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The tax agency argued that the four-year statute of limitations for tax assessments was extended by one year because the taxpayer, a dependent employee, had omitted to file her income tax return. The court recognized the substantial legal importance of this question concerning the application of the limitation period extension for dependent employees and ordered a public hearing under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 43 DPR 600/1973; Art. 380-bis c.p.c.: When a significant legal issue regarding the extension of the tax assessment limitation period for dependent employees arises, the Court of Cassation must order a public hearing rather than deciding the case summarily.

Parole chiave

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tax assessment statute of limitations dependent employee declaration substitute taxpayer obligation Cassation public hearing Article 380-bis CPC IRPEF tax return omission limitation period extension dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 43 DPR 600/1973
17-11-2021 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 43, del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
600 del 1973, vigente ratione temporis in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass.
Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935
5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2556-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MARCONI ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO CONTIN; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 2327/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF e altro per il 2006 con il quale l'Agenzia aveva determinato sinteticamente i redditi della contribuente, lavoratrice dipendente presso la macelleria del marito, la quale aveva acquistato un immobile ed era proprietaria di una automobile; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo tardiva la notifica, avvenuta nel maggio 2012, considerato che il relativo termine, per l'anno 2006, era scaduto il 31.12.2011 e che la contribuente, in quanto lavoratrice dipendente, non era tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, valendosi per tale incombenza del datore di lavoro, sostituto d'imposta; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l'appello dell'Ufficio, affermando che la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta il 25.11.2013 e quindi ben oltre il termine quadriennale di decadenza, termine che, trattandosi dell'anno d'imposta 2007, era scaduto il 31.12.2012 e non può applicarsi l'istituto dello slittamento all'anno successivo perché l'appellato, non svolgendo attività professionale o imprenditoriale e stante l'assenza di partita IVA e di redditi da dichiarare, non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Ric. 2020 n. 02556 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 43, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dichiarato decaduto l'Ufficio dall'azione accertativa perché, nell'ipotesi (come nel caso di specie) di omessa dichiarazione (perché è stato presentato il solo modello 770 da parte del datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, e sono presenti elementi indicatori di una maggiore capacità contributiva), il termine di quattro anni (per notificare l'avviso di accertamento), che decorre da quello in cui andava presentata la dichiarazione, è prorogato di un anno.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2021. Il Pres dente auro riocci