Ordinanza Interlocutoria — n. 9074/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IArinvia il procedimento per la trattazione dinanzi alla Sezione Tributaria; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 3 novembre 2021. IL PRESIDENTE Dott. Rootrto Giovanni Cont
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 9074/2022 — snciv · Corte di Cassazione: CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 4 ottobre 2018 n. 1314/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; ritenuto, ad un'attenta rivalutazione della fattispecie in disanima, che non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale; visto l'art. 375, comma 2, cod. proc. civ.; P.T.M.
Testo completo
ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA J - - sul ricorso iscritto al n. 2768/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "PRIMO MAGGIO '85 - Soc. Coop. a r.l.", con sede in Genova, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Cesare Glendi, con studio in Genova, e dall'Avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione del presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 4 ottobre 2018 n. 1314/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; ritenuto, ad un'attenta rivalutazione della fattispecie in disanima, che non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale; visto l'art. 375, comma 2, cod. proc. civ.; P.T.M.
1. rinvia il procedimento per la trattazione dinanzi alla Sezione Tributaria;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 3 novembre 2021. IL PRESIDENTE Dott. Rootrto Giovanni Cont