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Ordinanza — n. 8957/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8957/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8957/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27656-2020 R.G. proposto da: CANESI Massimo Angelo; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la ordinanza n. 467/25/2021 del Presidente della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, del 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 369 c.p; Ordinanza — n. 8957/2022 — snciv · Corte di Cassazione: FATTO e DIRITTO Avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso su ricorso di Massimo Angelo Canesi avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il predetto Canesi ha notificato al Ministero ricorso per cassazione che ha però omesso di depositare nella Cancelleria di questa Corte ed iscrivere a ruolo. Il Ministero si è costituito in giudizio con controricorso notificato all'altra parte a mezzo PEC in data 28/06/2021. Il ricorso - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità.

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione accollo delle spese procedurali motivi di cassazione versamento dell'anticipo delle spese censure procedurali ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Il ricorso - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c.
art. 369 c.p
- può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27656-2020 R.G. proposto da: CANESI Massimo Angelo; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la ordinanza n. 467/25/2021 del Presidente della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, del 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO e DIRITTO Avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso su ricorso di Massimo Angelo Canesi avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il predetto Canesi ha notificato al Ministero ricorso per cassazione che ha però omesso di depositare nella Cancelleria di questa Corte ed iscrivere a ruolo. Il Ministero si è costituito in giudizio con controricorso notificato all'altra parte a mezzo PEC in data 28/06/2021. Il ricorso - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità.

Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 13/11/2021) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte.

Non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma in data 09/02/2022 Il Presidente Luc-0 NAPOLITANO _ ( I p, t, t, DEPOSITATO IN CANCELLE