Decreto — n. 8954/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2090/2018 R.G. proposto da PAPI ROSSELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Attanasio, con domicilio eletto in Roma, via di Porta Pertusa, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Ottorino Agati, giusta procura speciale a margine del ricorso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna n. 3526/4/17, pronunciata il 21 settembre 2017 e depositata il 2 dicembre 2017, con riferimento all'atto impositivo n. THF01D803036 per l'anno d'imposta 2007 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza in data 13/02/2020 ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 8954/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2090/2018 R.G. proposto da PAPI ROSSELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Attanasio, con domicilio eletto in Roma, via di Porta Pertusa, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Ottorino Agati, giusta procura speciale a margine del ricorso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna n. 3526/4/17, pronunciata il 21 settembre 2017 e depositata il 2 dicembre 2017, con riferimento all'atto impositivo n. THF01D803036 per l'anno d'imposta 2007 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza in data 13/02/2020 ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2090/2018 R.G. proposto da PAPI ROSSELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Attanasio, con domicilio eletto in Roma, via di Porta Pertusa, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Ottorino Agati, giusta procura speciale a margine del ricorso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna n. 3526/4/17, pronunciata il 21 settembre 2017 e depositata il 2 dicembre 2017, con riferimento all'atto impositivo n. THF01D803036 per l'anno d'imposta 2007 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza in data 13/02/2020 ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10 marzo 2022 Il Preidente delegato (;..r....n e, _ 5 • f •' DEPOSITATO N C8AtN4ACRELZA Oggi,