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Ordinanza — n. 8942/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because eviction order release is not a substantive judgment subject to extraordinary appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8942/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the eviction order release lacks the nature of a substantive judgment. The appellant argued the lower court erred by rejecting a request to revoke the eviction order due to an unregistered lease contract. The court held that such orders do not definitively resolve the case and remain subject to further litigation, thus precluding extraordinary appeal.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 380-bis c.p.c.: The extraordinary appeal against decisions other than judgments is permitted only if they have the substantive nature of a judgment; eviction order releases do not define the case and are therefore inadmissible under this provision.

Parole chiave

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extraordinary appeal eviction order release substantive judgment judicial finality procedural inadmissibility mora del conduttore garanzia di locazione non pagata trascuranza degli obblighi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 380-bis c.p.c.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 665 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 1418 cod.civ
112, 115, 116, 177 cod.proc.civ., dell'art. 1418 cod.civ.
art. 111 Cost
art. 665 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/06/2018, n. 16630
665 cod.proc.civ., che non definisce la causa, perché nel giudizio sul rilascio dell'immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza (Cass. 18/06/2018, n. 16630; Cass.
Cass. 06/06/2014, n. 12846
16630; Cass. 06/06/2014, n. 12846).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20817-2020 proposto da: VALENTI FERNANDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato PIERPAOLO LUCCHESE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro GAMBACORTA GIANDOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell'avvocato MANLIO SCIUTO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. RG 35295/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI. Rilevato che:

1. Con un solo motivo, Fernanda Valenti ricorre per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 17 marzo 2020 di rigetto della domanda di revoca dell'ordinanza di convalida di sfatto. Resiste con controricorso Giandomenico Gambacorta. La ricorrente rappresenta in fatto che:

i) il Tribunale di Roma le ordinava il rilascio a favore di Giandomenico Gambacorta, locatore, dell'immobile sito in Roma, via Ottavilla 3, da cui era stata convenuta in giudizio per l'inadempimento relativamente al pagamento del canone di locazione da dicembre 2018 a febbraio 2019 e al pagamento di oneri condominiali per euro 141,00; ii) successivamente era venuta a conoscenza del fatto che il contratto di locazione non era stato registrato; iii) aveva chiesto la revoca urgente dell'ordinanza di sfratto emessa in assenza dei presupposti di legge e dunque affetta da insanabile nullità/inesistenza; iv) il Tribunale di Roma rigettava l'istanza, perché l'ordinanza di convalida e l'ordinanza di rilascio sono per loro natura irrevocabili. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che:

1. Con un solo motivo la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 177 cod.proc.civ., dell'art. 1418 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 1 comma Ric. 2020 n. 20817 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- 346 della I. 311/2004 in ragione della ritenuta non revocabilità dell'ordinanza di convalida nonostante la inesistenza dei presupposti a fronte di un contratto "dichiarato" come registrato - violazione del principio del giusto processo- violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato - omessa, apparente o comunque illogica motivazione sul punto».

La tesi della ricorrente è che, essendo stata chiesta la revoca dell'ordinanza - ipotesi diversa da quella della impugnabilità dell'ordinanza cui fa riferimento il legislatore - il giudice a quo non avrebbe potuto pronunciarsi in termini di inammissibilità dell'istanza, giustificata con riferimento alla non impugnabilità della ordinanza di convalida di sfratto e di quella di rilascio dell'immobile. In particolare, la ricorrente sostiene che la istanza di revoca dell'ordinanza di convalida teneva conto «da un lato della "non impugnabilità dell'ordinanza di convalida" e, dall'altro, della circostanza di essere, la medesima, fondata tanto su una "non veritiera" dichiarazione da parte dell'intimante, quanto su un contratto ab origine nullo in quanto non registrato».

La conseguenza che ne trae è che, avendo il legislatore statuito solo in ordine alla non impugnabilità dell'ordinanza di sfratto, ma nulla sua non revocabilità, la motivazione della irrevocabilità della ordinanza di convalida dello sfratto sarebbe incomprensibile, in assenza di qualsivoglia specifica disposizione sul punto (p. 8 del ricorso); in particolare, il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di convalida di sfratto sarebbe un provvedimento affetto da abnormità funzionale, in quanto adottato al di fuori delle ipotesi previste e dei casi consentiti così da determinare una stasi del processo con impossibilità di proseguirlo, e viziato per carenza di motivazione e per aver violato la disciplina della nullità del contratto di locazione non registrato, oltre che per Ric. 2020 n. 20817 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- non aver preso in esame i motivi per i quali era stata chiesta la revoca dell'ordinanza di convalida dello sfratto.

2. Il motivo è inammissibile, perché il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito a condizione che essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Ne consegue che non è impugnabile con detto ricorso l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all'art. 665 cod.proc.civ., che non definisce la causa, perché nel giudizio sul rilascio dell'immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza (Cass. 18/06/2018, n. 16630; Cass. 06/06/2014, n. 12846).

3. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per Ric. 2020 n. 20817 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 30/11/2021. Il Pre nte Enr