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Ordinanza — n. 8937/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8937/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8937/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 182-2021 proposto da: FATTORUSO LUDOVICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE ESPOSITO; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , S.C.C.I. SPA - intimati - avverso la sentenza n. 164/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata l' 11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G.182/2021 RILEVATO CHE:

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 8937/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

Parole chiave

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arretrati di contributi decisione sulla contribuzione decorrenza del diritto alla rendita contributi di mantenimento provvisori retroattività della rendita d'invalidità periodo di contribuzione assimilato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 111 Cost
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 182-2021 proposto da: FATTORUSO LUDOVICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE ESPOSITO; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , S.C.C.I. SPA - intimati - avverso la sentenza n. 164/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata l' 11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G.182/2021 RILEVATO CHE:

La Corte d'appello di Salerno, a conferma della pronuncia del Tribunale ha dichiarato Ludovico Fattorusso, avvocato, tenuto a versare all'Inps i contributi alla gestione separata per l'anno 2010, ritenendo che all'atto dell'intimazione di pagamento il credito non fosse ancora prescritto, considerato che il d.p.c.m. 12.5.2011 aveva differito al 5 agosto del 2011 il dies a quo per i versamenti, e che il primo atto interruttivo dell'Inps portava la data del 4 luglio 2016; la cassazione della sentenza è domandata da Ludovico Fattorusso sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l'Inps è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, il ricorrente contesta alla Corte d'appello di non aver valutato l'insussistenza in capo allo stesso dell'obbligo di versamento per l'anno 2010, per essersi giovato della facoltà di retrodatare l'iscrizione alla Cassa Forense per i primi tre anni dal conseguimento dell'abilitazione ed avendo, pertanto, già versato il contributo integrativo e il contributo soggettivo IRPEF relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010; col secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la Corte territoriale non abbia adeguatamente illustrato le ragioni di fatto e di diritto che la inducevano a giudicare legittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'anno 2010; col terzo motivo denuncia un travisamento della circostanza, con valore decisivo ai fini del giudizio, dell'intervenuta iscrizione, con retrodatazione, dell'istante alla Cassa Forense; il primo motivo è infondato; alla stregua del principio di diritto espresso da questa Corte (Cass. n. 32167 del 2018) "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale"; il secondo motivo è parimenti infondato; la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3819 del 2020) afferma che "In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia rivela un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito"; non si può affermare che sia questo il caso: il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'appello risulta logicamente coerente con una disamina della questione di diritto, svolta correttamente alla luce dei principi affermati da questa Corte; in particolare, si consideri il punto della sentenza (p.5) ove il rigetto della domanda principale è motivato in aderenza al principio di diritto, sopra richiamato, secondo cui il contributo alla gestione separata risulta dovuto; il terzo motivo va dichiarato assorbito in ragione dell'infondatezza del primo motivo; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del