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Ordinanza — n. 8936/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8936/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8936/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28475-2020 proposto da: IETTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata- avverso la sentenza n. 331/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G. 28475/2020 RILEVATO CHE: il Tribunale di Locri aveva dichiarato prescritto il credito portato in una cartella di pagamento notificata ad Antonio letto da Equitalia Sud s.p.a., relativo al mancato pagamento di contributi previdenziali; la Corte d'appello di Catanzaro, aveva accolto il ricorso proposto da Equitalia avverso la sentenza del primo giudice, dichiarando applicabile il termine decennale e condannando finanche la società di riscossione al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.; la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2301 del 2018 aveva cassato la sentenza affermando la durata quinquennale della prescrizione e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, anche per determinare le spese del giudizio di legittimità; la Corte d'appello in sede rescissoria ha rigettato il ricorso dell'Agenzia di riscossione, ripristinando il principio secondo cui la prescrizione dei crediti contributivi ha durata quinquennale e ha compensato le spese dei giudizi di legittimità e di rinvio; la cassazione della sentenza è domandata da Antonio letto sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata ad Equitalia Sud s.p.a., è rimasta intimata;

Regesto Legislator

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art. 96 cod. proc. civ, art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 8936/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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contributi previdenziali retroattività della rendita d'invalidità rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione incasso dei contributi di mantenimento riscossione dei contributi restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 96 cod. proc. civ
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 28475-2020 proposto da: IETTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata- avverso la sentenza n. 331/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G. 28475/2020 RILEVATO CHE: il Tribunale di Locri aveva dichiarato prescritto il credito portato in una cartella di pagamento notificata ad Antonio letto da Equitalia Sud s.p.a., relativo al mancato pagamento di contributi previdenziali; la Corte d'appello di Catanzaro, aveva accolto il ricorso proposto da Equitalia avverso la sentenza del primo giudice, dichiarando applicabile il termine decennale e condannando finanche la società di riscossione al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.; la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2301 del 2018 aveva cassato la sentenza affermando la durata quinquennale della prescrizione e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, anche per determinare le spese del giudizio di legittimità; la Corte d'appello in sede rescissoria ha rigettato il ricorso dell'Agenzia di riscossione, ripristinando il principio secondo cui la prescrizione dei crediti contributivi ha durata quinquennale e ha compensato le spese dei giudizi di legittimità e di rinvio; la cassazione della sentenza è domandata da Antonio letto sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata ad Equitalia Sud s.p.a., è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c."; contesta la statuizione di compensazione delle spese, sostenendo di essere risultato totalmente vittorioso e confutando la motivazione per cui, all'epoca dell'instaurazione del giudizio (2013), sussisteva un contrasto giurisprudenziale, essendo al tempo consolidata la regola della durata quinquennale anziché decennale della prescrizione estintiva; il motivo è infondato; la Corte d'appello ha legittimamente adottato la statuizione di compensazione, atteso che all'epoca di instaurazione del ricorso, contrariamente a quanto sostiene l'odierno ricorrente, la giurisprudenza di legittimità sul punto controverso era oscillante, tant'è che nelle more del giudizio le Sezioni Unite erano intervenute con la sentenza n. 23397 del 2016 che ha definitivamente sanato il contrasto; pertanto, l'obiettiva originaria controvertibilità della questione di diritto ed il riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria, sulla base della sopravvenuta giurisprudenza di questa Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all