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Ordinanza Interlocutoria — n. 8909/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 8909/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8909/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31134-2020 proposto da: EDIL DUEMILA SRL COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVANO CAVARRETTA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 827/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 118 disp. att. c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 8909/2022 — snciv · Corte di Cassazione: MT - ud. 03-11-2021 -2- quanto attiene all'anno successivo, il maggior reddito è stato ricostruito sulla scorta dell'applicazione dello studio di settore; pertanto l'Agenzia è ricorsa legittimamente a presunzioni assolvendo all'onere della prova mentre le questioni agitate dal contribuente non valgono ad elidere la ricostruzione operata perché il contribuente da un lato ha lamentato un difetto del contraddittorio che però è stato congruamente garantito e dall'altro non ha offerto nessun elemento documentale per contrastare le ricostruzioni reddituali dell'Agenzia.

Parole chiave

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inchiesta per sottrazione d'imposta dichiarazione dei redditi stima fiscale immobiliare spese per la realizzazione del reddito valutazione del reddito accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 118 disp. att. c.p
civ., dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31134-2020 proposto da: EDIL DUEMILA SRL COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVANO CAVARRETTA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 827/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES ed altro relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006 con i quali l'Ufficio, non avendo la parte contribuente presentato la dichiarazione dei redditi, ne aveva ricostruito i redditi sulla scorta dei bilanci tratti dal registro delle imprese di Crotone e ricorrendo ad una serie di presunzioni; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate ma la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5860 del 2019, ne cassava la sentenza con rinvio individuando un difetto di motivazione; a seguito di riassunzione su iniziativa della parte contribuente, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la società contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per le annualità 2005 e 2006 così legittimando l'Agenzia a ricostruire induttivamente i redditi sociali cosicché per ambedue le annualità il reddito è stato ricostruito sulla scorta dei bilanci depositati e facendo ricorso a presunzioni: in particolare, per l'anno 2005, la società è risultata cessionaria di immobili per sette volte e ha acceso mutui ed ipoteche e pertanto le voci di bilancio sono state riclassificate secondo le prescrizioni del d.P.R. n. 917 del 1986 mentre, per Ric. 2020 n. 31134 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -2- quanto attiene all'anno successivo, il maggior reddito è stato ricostruito sulla scorta dell'applicazione dello studio di settore; pertanto l'Agenzia è ricorsa legittimamente a presunzioni assolvendo all'onere della prova mentre le questioni agitate dal contribuente non valgono ad elidere la ricostruzione operata perché il contribuente da un lato ha lamentato un difetto del contraddittorio che però è stato congruamente garantito e dall'altro non ha offerto nessun elemento documentale per contrastare le ricostruzioni reddituali dell'Agenzia.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico articolato motivo di impugnazione, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto della succinta esposizione in fatto e diritto dei motivi di impugnazione e per difetto della motivazione delle ragioni della decisione in quanto eccessivamente "stringata" e larvale". ritenuta la necessità di formulare una nuova proposta ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta. Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. Depcsitata in CancfMmax Il Presidente