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Ordinanza Interlocutoria — n. 8907/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 8907/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8907/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10813-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MIGLIOLI MARTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MIGLIOLI, ALESSANDRO MIGLIOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2888/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 8907/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Parole chiave

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legge sulle abitazioni secondarie superamento dell'altezza massima raggiungimento del valore soglia aumento di pigione del locatore canone del diritto di superficie licenza edilizia per abitazioni

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. civ
21-10-2021 -2- Zar con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10813-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MIGLIOLI MARTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MIGLIOLI, ALESSANDRO MIGLIOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2888/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione relativo ad IVA per l'anno d'imposta 2013 (dal momento che in data 11 giugno 2013 aveva acquistato una abitazione a Piacenza), con il quale l'Agenzia delle entrate accertava che l'immobile acquistato non poteva godere delle agevolazioni per la prima casa in quanto di 287 mq, superiore al limite dei 240 mq sopra il quale una abitazione viene definita di lusso. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che nel conteggio della superficie dell'abitazione non potesse considerarsi il sottotetto.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il sottotetto non potesse essere considerato al fine del conteggio della complessiva superficie abitativa come dimostrato dal contribuente mediante deposito di perizia di stima di un architetto e dalle fotografie di tale locale che dimostrano la sua inagibilità per la vita ordinaria del proprietario e la sua mancanza di potenzialità abitativa. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia respinto.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Ric. 2020 n. 10813 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- Zar con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 3 della Tabella A, parte seconda, punto n. 21, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 1, nota II bis, Tariffa prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 in quanto, pur tenendo conto che l'altezza del sottotetto è inferiore ad un metro e mezzo e dunque priva del requisito dell'abitabilità, la superficie complessiva dell'immobile va calcolata tenendo conto dell'effettiva utilizzabilità degli ambienti a prescindere dall'astratta abitabilità degli stessi ed il sottotetto non è compreso nell'elenco tassativo dei locali che non devono essere considerati al fine del calcolo della superficie complessiva dell'immobile.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021. Il Presidente Antoni Fr-firc4 DepGsít