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Ordinanza — n. 8899/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by tax agency using free-foree lawyer per protocol allowing direct representation in tax disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8899/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission's dismissal of their appeal. The commission had declared the agency's appearance inadmissible because it was represented by a free-foree lawyer rather than the State Attorney. The court ruled that the agency's internal protocol explicitly permits using free-foree lawyers for tax disputes, making the lower court's dismissal legally incorrect.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 546 del 1992; Protocollo d'intesa Avvocatura dello Stato-Agenzia delle Entrate: the tax agency may directly use free-foree lawyers for tax litigation without needing State Attorney intervention or specific formalities.

Parole chiave

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tax collection agency free-foree lawyer State Attorney protocol tax commission appeal inadmissibility dismissal direct representation cassation review divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 546 del 1992
11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché 1, comma 8, del d.l.
d.l. n. 193 del 2016
546 del 1992 nonché 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 225 del 2016
193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, e 4-novies del d.l.
d.l. n. 34 del 2019
225 del 2016, e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 58 del 2019
34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso d'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro, sia incorsa nella dedotta violazione di legge.
art. 363 c.p.c.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».
art. 363 c.p
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 30008 del 2019 delle Sezioni Unite
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Testo completo

o la seguente kj' ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5748-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro ROSSOMANDO Filippo; - intimato - avverso la sentenza n. 5662/02/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 01/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione nei confronti di Filippo ROSSOMANDO e fondata su una cartella di pagamento che il contribuente sosteneva non essergli mai stata notificata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava d'ufficio l'inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione perché la stessa si era costituita in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate - Riscossione ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l'intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate- Riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso d'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro, sia incorsa nella dedotta violazione di legge.

2. Il motivo è fondato e va accolto.3. Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite di questa Corte che nella sentenza n. 30008 del 2019 hanno affermato il seguente principio: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del di. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».

4. Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie».

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, la — causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 13/01/202