Italian tax court allows Revenue Agency appeal, ruling non-harmonized taxes don't require administrative hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a lower court decision that annulled tax assessments. The lower court had invalidated the entire tax notice because the agency failed to hold an administrative hearing regarding Value Added Tax (VAT). The Supreme Court distinguished between harmonized and non-harmonized taxes, ruling that the constitutional requirement for an administrative hearing applies only to harmonized taxes like VAT under EU law. Consequently, the lower court's annulment of the tax assessments for non-harmonized taxes (IRAP and IRPEF) was overturned, leaving those specific assessments valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000; In tax proceedings concerning non-harmonized EU taxes, the administrative authority is not obligated to conduct an endo-procedimental hearing, and failure to do so does not render the tax assessment null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12549-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro SACCO Daniele e SACCO Elide Giuseppina, in proprio e quali soci della cessata società R.D.F. s.n.c. di Sacco Daniele & C., nonché eredi dei soci Sacco Ferrante e Sacco Rosa Angela; - intimati - avverso la sentenza n. 70/02/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONE, depositata in data 17/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:
1. L'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replicano gli intimati, per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, in epigrafe indicata, che, in controversia relativa ad impugnazione degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti della R.D.F. s.n.c. di Sacco Daniele & C., società cessata, per maggior reddito d'impresa ai fini IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2006, nonché nei confronti dei soci, per i maggiori redditi IRPEF ai medesi imputabili ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, per la partecipazione nella predetta società, ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale in relazione alla ripresa a tassazione di tributi armonizzati (nella specie, VIVA), annullava gli atti impositivi anche in relazione alla ripresa a tassazione dei tributi non armonizzati (nella specie IRAP ed IRPEF), sostenendo che, una volta accertata la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa con riferimento ad un tributo armonizzato «l'avviso di accertamento sarebbe nullo nella sua interezza».
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:
1. Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La difesa erariale censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che, una volta accertata la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa con riferimento ad un tributo armonizzato, «l'avviso di accertamento sarebbe nullo nella sua interezza».
2. Il motivo è fondato e va accolto.
4. Premesso, preliminarmente, che la difesa erariale non censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di primo grado di annullamento dell'atto impositivo emesso nei confronti della società contribuente per mancato espleta mento del contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alla ripresa a tassazione dell'IVA, osserva il Collegio che nella specie, vertendosi pacificamente in ipotesi di accertamento c.d. "a tavolino" e, quindi, in assenza di accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale, l'amministrazione finanziaria non era tenuta ad espletare alcun contraddittorio nella fase amministrativa con riferimento ai tributi non armonizzati (nella specie, IRAP ed IRPEF).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, posto la basilare distinzione, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, chiarendo che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875;
Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071).
5. Ne consegue che, con riferimento ai tributi non armonizzati (IRAP ed IRPEF, che vengono in rilevo nel caso di specie), non essendo previsto normativamente l'obbligo del contraddittorio nella fase amministrativa, l'amministrazione finanziaria non aveva nessun obbligo di attivarlo, sicché gli atti impositivi emessi nei confronti dei soci per recupero a tassazione della sola IRPEF non potevano essere annullati mentre l'atto impositivo emesso nei confronti della società, avendo ad oggetto la ripresa a tassazione dell'IVA e dell'IRAP, poteva essere annullato solamente con riferimento al tributo armonizzato (IVA) e non invece per quello (IRAP) non armonizzato.
6. In estrema sintesi, dall'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso dei contribuenti limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini dei tributi non armonizzati (IRAP ed IRPEF).
7. Le spese, sia di merito che di legittimità, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso dei contribuenti limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini dei tributi non armonizzati. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così