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Ordinanza — n. 8890/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; taxpayer ordered to pay costs despite state agency's defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8890/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the petition was not filed with the registry within the statutory deadline. Although the tax agency filed a counter-appeal, the court ruled that the lack of initial filing precluded the legal requirement for a 'double uniform contribution' fee. Consequently, the appeal was dismissed and the taxpayer was ordered to pay the agency's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The declaration of inadmissibility due to non-filing excludes the obligation to pay the second uniform contribution fee, as the initial fee debt is a prerequisite that does not exist.

Parole chiave

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non-filing inadmissibility double uniform contribution taxpayer appeal costs Cassation procedure statutory deadline mancato anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
- può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità.
Art. 380 bis c.p.c.
Il ricorso principale - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non essendo stato depositato il ricorso principale, non sussistono i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380 bis c.p
Il ricorso principale - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 369 c.p
- può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020
Cass., Sez. 6, n. 23175 del 12/11/2015
Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015
23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015) o quando dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015
19560 del 30/09/2015) o quando dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015)».
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19792/2021 R.G. proposto da: MAZZEI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; — controricorrente — avverso la sentenza n. 4914/09/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO e DIRITTO In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento del reddito d'impresa conseguito nell'anno d'imposta 2013 dalla MAZZEI s.r.I., che risultava essere soggetto fiscale evasore totale, la predetta società notificava ricorso per cassazione all'Agenzia delle entrate a mezzo PEC in data 21/04/2021, avverso la sentenza n. 4914/09/2020 della CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, depositata in data 21/10/2020. L'Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio con controricorso notificato all'altra parte a mezzo PEC in data 28/05/2021.

Il ricorso principale - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità. Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 27/07/2021) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile. La ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che la ricorrente non l'avrebbe successivamente depositato e che quindi tali difese sarebbero risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte. Non essendo stato depositato il ricorso principale, non sussistono i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.Al riguardo va richiamata la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 4315 del 2020. In tale pronuncia si è affermato che «l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato (c.d. "doppio contributo") presuppone normativamente l'obbligo di versare il "primo" contributo unificato» (par. 7.1 della citata pronuncia), posto che «l'aggettivo "ulteriore"», espressamente utilizzato dal Legislatore nel primo periodo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (c.d.

T.U.G.S.), «significa che l'importo da versare si aggiunge e corrisponde a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di impugnazione, ex art. 13, comma 1-bis, T.U.S.G., al momento dell'iscrizione della causa a ruolo». Secondo la citata pronuncia, «il carattere "ulteriore" dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato non implica soltanto che l'entità di tale importo corrisponde all'entità del contributo iniziale, che perciò è "raddoppiato"; esso implica anche e soprattutto che l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è - nella formula dell'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G. - "normativamente e logicamente dipendente" dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare inizialmente, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, il contributo unificato».

«In altre parole, l'obbligo di corresponsione di un ulteriore importo del contributo unificato è "normativamente condizionato" alla debenza del contributo unificato iniziale e può sorgere solo a condizione che tale contributo sia dovuto: la debenza del contributo unificato iniziale costituisce, dunque, il presupposto sostanziale della debenza del raddoppio». Il Supremo collegio ha, quindi, affermato che, mentre spetta al giudice accertare e dare atto della sussistenza (non essendo tenuto ad un'attestazione negativa) del primo dei due presupposti individuati dal primo periodo del comma 1-quater dell'art. 13 T.U.S.G per il sorgere dell'obbligo di versare il doppio contributo, ovvero che sia stata adottata una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) previsti dalla legge, trattandosi di presupposto che appartiene al campo del diritto processuale, compete, invece, in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria (e, solo in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria) accertare la sussistenza del secondo presupposto, che «appartiene al campo del diritto sostanziale tributario» e che è «costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale».

In buona sostanza, «l'attestazione del giudice può riguardare solo la ricorrenza del "presupposto processuale" che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l'aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione); ma non può riguardare la sussistenza dell'altro presupposto richiesto dall'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G., costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria».

Sul rilievo che non tutte le pronunce di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sono inquadrabili nei tipi previsti dalla norma in esame, le Sezioni unite hanno precisato che il giudice non deve formulare alcuna attestazione nei casi di «esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato: così, ad es., quando dichiari l'estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6 -1, n. 23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015) o quando dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015)».

Tra questi, non esaustivi, casi va sicuramente ricompresa la fattispecie in esame, di dichiarazione di improcedibilità del ricorso perché non depositato nella Cancelleria, in quanto, la mancata iscrizione a ruolo del ricorso preclude la debenza stessa del contributo unificato iniziale che, come detto, è il presupposto per la debenza di quello "ulteriore". Peraltro, anche a voler sostenere che la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, per qualsiasi ragione pronunciata, determini automaticamente l'obbligo del giudice di formulare quell'attestazione «"condizionandola" alla debenza del contributo inizialmente dovuto», si perviene comunque alla medesima conclusione.

Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che il giudice non è comunque tenuto a formulare quell'attestazione quando (ad esempio per la materia della controversia, come nelle ipotesi di "equa riparazione" ai sensi della legge n. 89 del 2001 o di disciplinare magistrati; o per la qualità soggettiva delle parti, come nelle ipotesi in cui ad agire in giudizio è l'Amministrazione dello Stato, istituzionalmente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito) «appaia ictu ()cui/ evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso».

«In tali casi, infatti, l'attestazione del giudice sarebbe vana - apparendo evidente ed indiscutibile che il raddoppio del contributo è precluso» (nella specie, per insussistenza del suo presupposto, ovvero della debenza del contributo unificato iniziale) «e il giudice può astenersi dalla detta attestazione».

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deci