Cassation court dismisses appeal regarding enforceability of injunctions and lawyer fee calculation without specific deviation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Vincenzo Sabbetta's appeal against the Salerno Tribunal's dismissal of his opposition to enforcement proceedings. Sabbetta argued that the precetto lacked the mandatory 'executive formula' and that his lawyer's fees should be reduced to 50% due to the case's simplicity. The court held that the first argument was inadmissible as it raised a factual issue, while the second was unfounded because the tribunal correctly applied standard fee scales without needing specific justification for the calculation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 654, comma 2; Art. 156, comma 2 cod. proc. civ.; The requirement for the 'executive formula' in a precetto applies only when the injunction becomes enforceable after issuance, not for provisional enforcement; lawyer fees are calculated based on standard scales unless specific deviation is motivated.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13441-2021 proposto da: SABBETTA VINCENZO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO RUSSO; - ricorrente - contro CONDOMINIO Palazzo AVELLA e PASTORE di via SETTIMIO MOBILIO n. 79 SALERNO, in persona dell'amministratore in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNAMARIA PRINCIPATO; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 766/2021 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata 1'08/03/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Vincenzo Sabbetta impugna con ricorso, affidato a due motivi, la sentenza del Tribunale di Salerno che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi, con riferimento a esecuzione promossa sulla base di tre decreti ingiuntivi, azionati con un unico atto di precetto. I motivi di opposizione sono il primo formulato per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 654, comma 2 e 156, comma 2, cod. proc. civ. in quanto il precetto, con riferimento a due dei decreti ingiuntivi esecutivi, non indica l'apposizione della formula esecutiva.
Il secondo motivo concerne l'importo delle spese in quanto si censura la mancata riduzione al 50% dei valori medi, data l'esiguità delle questioni di diritto trattate e la liquidazione del compenso anche per la fase di trattazione, che sarebbe mancata, in quanto il processo dinanzi al Tribunale si sarebbe svolto in due udienze, una di prima comparizione e l'altra di trattazione. Il primo motivo è inammissibile, in quanto prospetta una questione di fatto, insuscettibile di essere portata alla cognizione del giudice di legittimità e, comunque, è infondato alla stregua dell'interpretazione dell'art. 654, comma 2, cod. proc. civ. offerta dalla risalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende assicurare continuità e che non risulta essere stata mutata nel corso di oltre un quarantennio (Cass. n. 01656 del 28/04/1975 Rv. 375267 — 01) secondo la quale:
«Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art 642 cod. proc. civ. costituisce titolo pedettamente valido per l'esecnione for.zata. In tal caso e sufficiente che Patto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notifica,zione del titolo esecutivo e gli estremi di essa. Non è Ric. 2021 n. 13441 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- invece applicabile nella specie la di.sposkione contenuta nel secondo comma 634 cod. proc. civ., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia merr.zione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposkione della formula esecutiva, in quanto tale norma è dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emannione, per essere stata rigettata l'opposkione all'ingiunione o per essersi estinto il relativo giudkio».
Nella specie è incontestato che i due decreti monitori ai quali si riferisce il motivo di ricorso, ossia quelli recanti numeri 2523 e 2587 dell'anno 2009, erano entrambi stati emanati quali provvisoriamente esecutivi. A tanto consegue che, per essi, alla stregua del richiamato orientamento di legittimità, non si applicava il disposto dell'art. 654, comma 2, cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile ed infondato e deve essere rigettato. Il secondo mezzo contesta la liquidazione delle spese di lite, sia per quanto concerne la spettanza di quelle per la fase di trattazione — che nella prospettazione del ricorrente sarebbe del tutto mancata, essendosi avute solo due udienze, ossia la prima e quella di discussione e di spedizione a sentenza — sia avuto riguardo alla loro misura.
I compensi per la fase di trattazione risultano dovuti. E' costante l'affermazione di questa Corte, alla quale il Collegio presta piena e convinta adesione, che la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Cass n. 20993 del 02/10/2020 Rv. 659152 — 01 e Ric. 2021 n. 13441 sez.
M3 - ud. 27-01-2022 -3- in precedenza, ma non massimata: Cass. n. 21743 del 27/08/2019): «In materia di ipese di giustkia, ai _fini della liquida_zione del compenso ipettante al d/ènsore per la fa se istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti pronunciati nel corso e in /unione dell'istru.zione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istrikione stessa, tra i quali, in un giudkio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto.».
Con riferimento alla misura della liquidazione delle spese, alla quale il Tribunale dedica una specifica parte della motivazione, alla pag. 6 della sentenza, deve affermarsi che essa è stata effettuata sulla base di importi medi, in relazione al valore della controversia, risultante in oltre quattromila euro, tenuto conto dei parametri per i giudizi dinanzi al Tribunale di cui al d.m. n. 55 del 10/03/2014. La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, nel senso che occorra una specifica motivazione soltanto per discostarsi dai valori medi delle tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014 (Cass. n. 00089 del 07/01/2021 Rv. 660050 — 02 e in precedenza Cass. n. 02386 del 31/01/2017 Rv. 642544 - 01).
Il ricorso è infondato con riferimento a entrambi i motivi, e, pertanto, deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.
U n. 04315 del 20/02/2020). Ric. 2021 n. 13441 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in curo 1.300,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 gennaio 2022. Il preside Antonie DEPOSITATO tN CANCELLERIA IL CANCELLIERE eggi, 18 MAR 2022 R Vinc