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Ordinanza Interlocutoria — n. 8814/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remits civil appeal case regarding usucapion of expropriated land due to insufficient grounds under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8814/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remitted the case to a public hearing after finding no grounds for cassation under the Civil Procedure Code. The appellants argued that a 1986 regularization request and a land return claim constituted valid interruptions of possession for usucapion of properties previously expropriated in 1996. The court declined to rule on the merits, stating that the lower court's rejection did not violate the statutory requirements for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.: The Court of Cassation may only intervene if the lower judgment violates specific statutory provisions or contains a manifest error of law; mere disagreement with the assessment of factual evidence or the application of legal rules to facts does not justify remittal.

Parole chiave

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usucapione interuzione possesso condono edilizio espropriazione cassazione art. 375 c.p.c. rimessione causa retrocessione di beni espropriati

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5525-2021 proposto da: BENASSI ALFONSO , BENASSI ANDREA , LUCARI CLAUDIO , LUCARI AMEDEO , IORI ELENA , IORI MARIO, BENASSI SIMONA , BENASSI ALESSIO , IORI MASSIMO , LUCARI GIANLUCA , elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Depretis 86, presso lo studio dell'avvocato Massimo Francesco Dotto, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Beatrice Fimiani; - ricorrenti - contro ROMA CAPITALE 02438750586, elettivamente domiciliata in Roma, Via Del Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell'avvocato Giorgio Pasquali, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3499/2020 della Corte d'appello di Roma, depositata il 15/07/2020;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5525/2021 Numero sezionale 10892/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 8814/2022Data pubblicazione 17/03/2022 03/12/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che -Iori Mario e altri impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame dai medesimi proposto nei confronti della sentenza di prime cure, così confermando il rigetto della domanda di usucapione di beni già loro espropriati dal Comune di Roma nel 1996; -a sostegno della domanda di usucapione avevano allegato di essere rimasti nel possesso dei beni espropriati per non essere state completate le opere pubbliche previste nel decreto di esproprio; - assumono, in particolare, che la richiesta di condono avanzata il 23/6/1986 e la domanda di retrocessione dei beni avanzata nei confronti del Comune configura idonei titoli di interversione del possesso; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Roma Capitale; considerato che -con il primo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità del rigetto del motivo fondato sull’idoneità della richiesta di sanatoria a provare l’interversio possessionis; -con il secondo motivo si deduce l’omesso esame sulla dedotta compatibilità della domanda di retrocessione dei beni espropriati e possesso ad usucapionem; -tanto premesso, ritiene il Collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, nn.1 e 5, cod. proc. civ. e pertanto rimette la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Si comunichi. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5525/2021 Numero sezionale 10892/2021 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione Numero di raccolta generale 8814/2022Data pubblicazione 17/03/2022 civile-2, il 3 dicembre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0