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Ordinanza Interlocutoria — n. 8812/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on procedural grounds and orders file review for missing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8812/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Susanna Coccimiglio's appeal against the Appellate Court's decision regarding an administrative fine. While the relator suggested manifest admissibility due to alleged violations of the right to defense, the Collegio deemed it necessary to examine the official file to verify communication records. Consequently, the appeal was not decided on merits but remitted for a new hearing after acquiring the file to check for missing documents.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to provide factual elements or documentary proof supporting the alleged procedural violations, necessitating a review of the official file to verify the regularity of communications.

Parole chiave

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administrative fine appeal right to defense violation manifest inadmissibility procedural communication file review order Cassazione Civile contradictory proceedings allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 101 c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8125-2021 proposto da: SUSANNA COCCIMIGLIO, elettivamente domiciliata in Amantea, via Veneto n. 21/A, presso lo studio dell'avvocato Yvonne Posteraro, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA ENTRATE elettivamente domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8125/2021 Numero sezionale 2205/2022 Numero di raccolta generale 8812/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 RILEVATO CHE: Susanna Coccimiglio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro di riforma della sentenza del Tribunale di Paola che aveva accolto l’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla odierna ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 24, 111 Cost. e 101 c.p.c. per violazione del contraddittorio non essendo stata comunicata alla difesa della Coccimiglio l’ordinanza del 4 luglio 2018 e i successivi provvedimenti.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è inammissibile in quanto la ricorrente non offre, né nella ricostruzione dello svolgimento del processo, né nella parte motiva della censura alcun elemento in fatto per supportare quanto dichiarato. Al ricorso, peraltro, non sono allegati documenti che possano comprovare quanto affermato nel ricorso come, ad esempio, un’attestazione di cancelleria».

3. Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo di ufficio al fine di verificare la regolarità delle comunicazioni ricevute dalla ricorrente nel giudizio di appello. PQM Rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio. Ric. 2021 n. 8125 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8125/2021 Numero sezionale 2205/2022 Numero di raccolta generale 8812/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 8125 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e