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Ordinanza — n. 8769/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate order for lack of reasonable chance of success.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8769/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against an appellate order rather than the original first-instance judgment. The appellant argued for substantive legal violations, but the court noted that orders declaring an appeal inadmissible under Article 348-bis of the Civil Procedure Code are only appealable in Cassation for procedural defects, not substantive errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 348-bis c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: An order declaring an appeal inadmissible under Art. 348-bis c.p.c. is appealable in Cassation only for procedural violations, not for alleged substantive legal breaches.

Parole chiave

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appellate order inadmissibility reasonable probability of success substantive vs procedural violations Civil Procedure Code appeal Cassation admissibility requirements esame di cassazione opposizione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 348-bis c.p.c.
Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è impugnabile in cassazione non l'ordinanza d'appello, ma il provvedimento di primo grado, così come dispone l'art.
Art. 348-ter c.p.c.
è impugnabile in cassazione non l'ordinanza d'appello, ma il provvedimento di primo grado, così come dispone l'art. 348-ter c.p.c. Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l'ordinanza "è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art.
Art. 111, comma 7, Cost.
Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l'ordinanza "è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 348-bis c.p
Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
art. 348-ter c.p
è impugnabile in cassazione non l'ordinanza d'appello, ma il provvedimento di primo grado, così come dispone l'art. 348-ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 1914/2016
348-bis, comrna 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.)" (così Cass., sez. un., n. 1914/2016) e nel caso in esame il ricorrente ha invece fatto valere la violazione da parte dell'ordinanza di generiche violazioni della legge sostanziale.
sez. un., n. 1914/2016
348-bis, comrna 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.)" (così Cass., sez. un., n. 1914/2016) e nel caso in esame il ricorrente ha invece fatto valere la violazione da parte dell'ordinanza di generiche violazioni della legge sostanziale.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14669-2021 proposto da: COSTANZO EGIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BASSO; - ricorrente - contro DRAMMIS STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE SCARPELLI; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Egidio Costanzo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata il 16 novembre 2020 dal Tribunale di Lamezia Terme, ordinanza che ha dichiarato inammissibile perché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento il gravame da egli proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Lamezia Terme che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo fatta valere dal ricorrente. Resiste con controricorso Stefania Drammis. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto avverso l'ordinanza del giudice d'appello.

Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è impugnabile in cassazione non l'ordinanza d'appello, ma il provvedimento di primo grado, così come dispone l'art. 348-ter c.p.c. Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l'ordinanza "è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comrna 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.)" (così Cass., sez. un., n. 1914/2016) e nel caso in esame il ricorrente ha invece fatto valere la violazione da parte dell'ordinanza di generiche violazioni della legge sostanziale.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 14669 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2-

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. 3j7gi RI CANCELUE