Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds under Article 366 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Sonia Giannoni's cassation appeal inadmissible because it failed to meet the strict requirements of Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant contested the appellate court's decision without identifying the specific legal parameters violated or citing the exact articles of law breached. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to specify the exact legal grounds or parameters violated by the lower court's decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10151-2021 proposto da: GIANNONI SONIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO GOSTOLI; - ricorrente - contro IMMOBILIARE EFESO SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 2536/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Sonia Giannoni ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2536/2020 che ha respinto il gravame da ella proposto, confermando la decisione di primo grado. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 334/2016, aveva condannato la ricorrente a pagare la somma di euro 8.521,93. L'Immobiliare Efeso s.r1. non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. I tre motivi in cui è articolato il ricorso sono inammissibili, in quanto non rispondono ai requisiti di cui al n. 4 dell'art. 366 c.p.c.:
1) il primo motivo contesta alla Corte d'appello di non avere ritenuto applicabile l'art. 4 del contratto di vendita concluso tra le parti, senza neppure individuare quale dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c. venga invocato;
2) allo stesso modo il secondo motivo lamenta che il giudice d'appello abbia ritenuto infondato "questo motivo d'appello" e non indica quale fosse il motivo; d'altro canto, nella "esposizione sommaria dei fatti di causa" manca qualsiasi riferimento al contenuto dei motivi d'appello;
c) il terzo motivo contesta la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado e al riguardo si limita a parlare di sentenza del giudice d'appello "su tale punto inesistente o nulla", senza specificare quale violazione questi avrebbe posto in essere. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l'intimata proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore Ric. 2021 n. 10151 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2- importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. Il Pr