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Ordinanza Interlocutoria — n. 8762/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding tax separation regime application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8762/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the interlocutory order inadmissible and remitted the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The tax agency argued the regional commission incorrectly applied Article 17 of the Income Tax Law, while the employees contended the broad cash basis criterion should apply to all arrears. The court deemed the legal question too significant for a written decision, citing precedent, and ordered a public hearing to resolve the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986; Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.: When a legal issue involves particular relevance requiring precise interpretation of tax separation conditions, the court must order a public hearing rather than issuing a written decision.

Parole chiave

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tax separation regime broad cash basis criterion interlocutory order inadmissibility public hearing requirement Article 17 Income Tax Law aliquota d'imposta tassazione intermedia differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod.
Art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, Ric.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21546-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AUDITORE UMBERTO, GENOVESE PATRIZIA, LANZA MARIO, IRRERA ANTONINO, GRIMALDI ALFIO, CARDULLO GIACOMO, STRACUZZI DAMIANO, ALOISIO SALVATORE, GIUNTA ANTONINO, BONFIGLIO BIAGIO, ARENA MARIO ANTONIO, BONIFACIO MARIO, ELMO LUIGI, PEOPIZZI STEFANO, INGEGNERI GIACOMO, DRAGOTTO LUCIA, GERBINO SALVATORE, DI STEFANO PIETRO, CARUSO NUNZIO, ALBANESE GIUSEPPA GABRIELLA, SCIMONE IRENE, AVENA SANTO, ROTONDO ADOLFO GIUSEPPE, ARENA DOMENICO, MORELLI AMELIA, DE LUCA ROSSANA, LO RE ROSA MARIA, DE SALVATORE ROSA MARIA, CAMEROTO GRAZIA, BARBARO ROSARIA, GIARDINA SALVATORE, DE NATALE GIOVANNI, REPICI AUGUSTINA, RUSSELLO SALVATORE, CANNAVO' MARIA NUNZIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO ALOISI; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 5176/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente (46 dipendenti dell'Ufficio delle dogane di Messina) chiedevano l'annullamento della nota del 18 settembre 2008 n. prot. 22029 della Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane nonché della nota in essa richiamata ed allegata n. prot. 15080 del 1° luglio 2008, con le quali era stata rigettata l'istanza dagli stessi presentata il 26 maggio 2008 tendente ad ottenere l'applicazione del regime della tassazione separata con l'aliquota media agli emolumenti per Ric. 2020 n. 21546 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -2- indennità di produttività e obiettivi istituzionali riferiti all'anno 2006, ma percepiti nel 2007; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che le norme applicabili sono gli artt. 17 e 51 del del d.P.R. n. 917 del 1986, che nel caso in esame è stato adottato il criterio di cassa allargato, essendo stato indicato il 12 gennaio come termine ultimativo entro il quale un emolumento, pur materialmente erogato l'anno successivo, può essere considerato come facente parte del periodo d'imposta precedente e la disciplina più favorevole della tassazione separata di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 trova applicazione in relazione a tutti gli emolumenti arretrati, senza che incida in alcun modo la causa del ritardo.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. b) , del d.P.R. n. 917 del 1986 per avere la Commissione Tributaria Regionale fatto erronea applicazione di quest'ultima norma, che prevede in modo tassativo le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente possono usufruire del regime della tassazione separata.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, Ric. 2020 n. 21546 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. Il Pre idente Roberto arri Conti 17 MAR