Cassation court remits case to public hearing regarding VAT refund statute of limitations starting date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remitted the case to a public hearing for further examination of a VAT refund claim. The tax agency argued the two-year limitation period began when the taxpayer paid the tax, not when the client's debt was settled. Conversely, the taxpayer contended the period started only upon the client's final admission of the tax error. The court determined the legal issue required public debate and ordered a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 d.lgs. n. 546/1992; Art. 30 ter D.P.R. n. 633/1972: The statute of limitations for VAT refunds begins when the taxpayer pays the tax, not when the client's debt is settled, requiring public hearing for interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10855-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CISCORVI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA PETYX, che la rappresenta e difende; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 6508/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/11/2019; c hg' 7L udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente (specializzata nell'organizzazione di eventi ed allestimenti fieristici) avverso una istanza di rimborso del credito IVA in quanto l'imposta era stata erroneamente applicata su fatture emesse nel 2009 e 2010 in favore della propria cliente Menarini farmaceutica internazionale s.r.l. in quanto si tratterebbe di operazioni fuori campo IVA e l'Agenzia delle entrate aveva emesso provvedimento di diniego del rimborso per l'assenza di prove attestanti l'avvenuta restituzione da parte della società contribuente alla Menarini degli importi IVA erroneamente addebitati in fattura e ricevuti a titolo di IVA non dovuta; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che è errato ritenere che costituisca un presupposto per la richiesta di rimborso l'avvenuta restituzione - che il Fisco ritiene non provata - dell'IVA indebitamente percepita alla società Menarini, trattandosi di circostanza irrilevante per il Fisco (e rilevante solo quanto ai rapporti civilistici tra la società contribuente e la Menarini: peraltro la Menarini, avendo dovuto restituire all'Erario VIVA illegittimamente utilizzata, in quanto applicata su prestazioni fuori campo IVA, avrà tutto l'interesse a vedersi restituito dalla parte , contribuente il monte IVA pagato e non dovuto), avendo rilevanza invece soltanto che VIVA sia stata effettivamente versata dalla società contribuente all'Erario: quest'ultimo, non rimborsando il dovuto, finirebbe per trattenere VIVA due volte ponendo in essere un indebito arricchimento; inoltre la data a partire dalla quale far Ric. 2020 n. 10855 sez.
MT - ud. 03-11-2021 -2- decorrere il termine di decadenza ai fini del computo dei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 non può che essere quella in cui è stato definito l'accertamento con adesione da parte della Menarini, poiché solo in quella data è stata definitivamente accertata l'erronea applicazione dell'IVA: conseguentemente, poiché tra la data del 21 gennaio 2015, in cui si definiva l'accertamento nei confronti della Menarini, e il 18 giugno 2016, in cui veniva avanzata l'istanza di rimborso, non è decorso il termine decadenziale di due anni di cui alla richiamata normativa, l'istanza di rimborso deve ritenersi tempestiva.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 30 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto il contribuente, una volta incorso nella decadenza biennale dell'art. 21 cit. (perché tale termine decorre dal versamento dell'IVA da parte della società contribuente e non dal momento dell'accertamento a carico della società cliente) può chiedere il rimborso dell'IVA solo nei limiti dell'imposta rimborsata al cliente.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Ric. 2020 n. 10855 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 20