Ordinanza Interlocutoria — n. 8758/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36044-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BRANCIFORTE ANTONIO, NIGRI NADIA MARIA PIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO FLACCAVENTO; - controricorrenti - _/A1P avverso la sentenza n. 3453/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 8758/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale oggetto di impugnazione che, sebbene l'art. 16 octies.; del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, sia entrato in vigore prima del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e che, trattandosi di legge di natura finanziaria, riguarderebbe non solo chi abbia presentato istanza di rimborso ma anche chi abbia ottenuto una sentenza di condanna, tuttavia non si può tenere conto che in mancanza di disposizioni transitorie non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, come statuito dalla Corte di Cassazione.
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36044-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BRANCIFORTE ANTONIO, NIGRI NADIA MARIA PIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO FLACCAVENTO; - controricorrenti - _/A1P avverso la sentenza n. 3453/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1073/12/17 della Commissione Tributaria Regionale di Catania emessa il 16 marzo 2017 e depositata il :24 marzo 2017, passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%.
Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale oggetto di impugnazione che, sebbene l'art. 16 octies.; del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, sia entrato in vigore prima del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e che, trattandosi di legge di natura finanziaria, riguarderebbe non solo chi abbia presentato istanza di rimborso ma anche chi abbia ottenuto una sentenza di condanna, tuttavia non si può tenere conto che in mancanza di disposizioni transitorie non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 20080 depositata in cancelleria il 14 luglio 2021 la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Ric. 2019 n. 36044 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie trattandosi di procedimento pendente al momento di entrata in vigore di tale legge.
Il Collegio reputa che la causa vada rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. :190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017 (giudizio promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021. Il Presidente esposito ; DEPOSI