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Ordinanza Interlocutoria — n. 8757/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal inadmissibility claim, remands case to find missing tax settlement document.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8757/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal regarding the late filing of a tax appeal, ruling the deadline had expired. While the taxpayer argued the appeal was timely based on postal delivery records, the court noted the taxpayer's request to extinguish the case lacked supporting documentation. Consequently, the judgment was remanded to the lower court to locate and verify the specific tax settlement document cited by the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 38 D.Lgs. 546/1997: The Court dismisses an appeal for inadmissibility based on procedural delays when the appellant fails to substantiate claims of timely filing with documentary evidence, remanding the case to verify the existence of the alleged tax settlement document.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility procedural deadline expiration postal delivery evidence tax settlement document remand for verification Cassation procedure fiscal litigation eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
21-10-2021 -2- Con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 38 D.Lgs. 546/1997
l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.lgs.
art. 327 c.p
546 del 1997 nonché dell'art. 327 c.p.c., in quanto dall'elenco delle raccomandate si deduce che l'appello è stato consegnato all'Ufficio postale il 16 marzo 2015.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4828-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro HOLDING PALENA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO, 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MOSCARINI, rappresentata e difesa dall'avvocato EVO T,ALONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 700/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L'AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 20/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI FATTI DI CAUSA Considerato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente; contro tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l'appello perché tardivo, in quanto la sentenza appellata è stata depositata il 2 settembre 2014, quando ancora il periodo feriale arrivava fino al 15 settembre, e quindi il dies a quo per l'iimpugnazione decorreva dal 16 settembre 2014; che l'appello sarebbe tardivo perché proposto il 17 marzo 2015, mentre il termine di sei mesi per l'impugnazione sentenza non notificata scadeva il giorno prima; che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocitoria n.14318 del 2019 veniva disposta la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119„ convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136; in prossimità della camera di consiglio la parte ricorrente depositava una istanza chiedendo l'estinzione della presente controversia.

RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2018 n. 04828 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- Con il motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1997 nonché dell'art. 327 c.p.c., in quanto dall'elenco delle raccomandate si deduce che l'appello è stato consegnato all'Ufficio postale il 16 marzo 2015. Rilevato che in prossimità della camera di consiglio la parte contribuente depositava un'istanza con la quale, premesso che a giugno 2019 aveva depositato copia della domanda di definizione agevolata inviata all'Agenzia delle entrate, chiedeva che l'estinzione della presente controversia; considerato che agli atti di causa manca tale deposito, che l'istanza non è corredata da alcuna documentazione e che l'Agenzia delle entrate nulla ha comunicato in merito a suddetta asserita definizione agevolata della controversia e che dunque allo stato non è possibile procedere ad una dichiarazione di estinzione del giudizio, così come richiesto, in assenza di una idonea documentazione dei relativi presupposti.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria perché provveda a rinvenire e ad allegare al fascicolo processuale l'istanza di definizione agevolata corredata dalla relativa documentazione, depositata dal controricorrente in data 5 giugno 2019 ed invitando la parte controricorrente a produrre copia di detta istanza corredata dal timbro di deposito entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021. I